Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo
modo da poter, nei limiti del possibile, raccogliere i dati in modo efficiente, collegare facilmente i sistemi d’informazione esistenti e automatizzare i compiti. Per ridurre il più possibile l’onere del rilevamento dei dati, aumentando così la compliance, i dati dovranno essere immessi una sola volta in forma elettronica e trattati in un unico sistema d’informazione (once only).
Capoverso 2: il Consiglio federale disciplina le modalità per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 60, 60a, 60b e 60c. Questi aspetti sono raggruppati in una disposizione e consentiranno, come finora, di stabilire nell’OEp le responsabilità, i diritti di accesso, le misure per garantire la sicurezza dei dati nonché i termini per la conservazione e la distruzione dei dati necessari conformemente alla legislazione in materia di protezione di dati.
Art. 62a Collegamento del sistema di emissione e verifica dei certificati a sistemi esteri
Affinché i certificati non falsificabili di vaccinazione, guarigione e test possano essere utilizzati anche all’estero deve essere garantita l’interoperabilità del sistema svizzero di emissione e verifica con i sistemi esteri – per esempio la GDHCN dell’OMS menzionata nel commento all’articolo 49b. L’articolo 62a costituisce la base legale per garantire tale interoperabilità e di conseguenza l’utilizzabilità o la possibilità di verifica elettronica dei certificati emessi in Svizzera all’estero e viceversa. I dati scambiati a tal fine con sistemi internazionali non sono dati personali, bensì metadati, intervalli di valori e chiavi tecniche senza alcun riferimento a una persona. Il collegamento a sistemi esteri presuppone che il Consiglio federale abbia constatato che la legislazione dello Stato in questione garantisce una protezione adeguata della personalità. In assenza di una tale legislazione, la protezione adeguata della personalità può essere garantita mediante un accordo con lo Stato in questione (cfr. art. 16 LPD).
Art. 69 cpv. 4
Secondo l’articolo 64 segg. LEp, chi subisce un danno in seguito a una vaccinazione ordinata o raccomandata dalle autorità ha diritto a un indennizzo (o a una riparazione morale), sempreché il danno non possa essere coperto altrimenti. Tale procedura è di competenza del DFI e spetta all’UFSP accertare i fatti dal punto di vista medico. A tal fine, in particolare per quanto attiene alla verifica del nesso causale tra il vaccino somministrato e il danno verificatosi, può assumere importanza la consultazione degli accertamenti e dei rapporti in possesso di Swissmedic, elaborati in seguito alla notifica di reazioni indesiderate della vaccinazione secondo l’articolo 59 LATer (rapporto di farmacovigilanza). Con il nuovo capoverso 4 è creata la base legale formale per la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione, se l’inoltro del rapporto comporta la comunicazione di tali dati. È il caso per esempio se un rapporto elaborato da Swissmedic su un caso dichiarato può essere attribuito, in base alla data di nascita, al sesso, ai sintomi e alla diagnosi, a una determinata persona o alla persona che ha presentato al DFI la domanda di indennizzo. Essendo una norma di diritto più recente e speciale, questa disposizione prevale sul disciplinamento generale all’articolo 63 capoverso 3 LATer, che non consente la trasmissione di dati personali degni di particolare protezione.
Commenti introduttivi agli articoli 70a–70f concernenti gli aiuti finanziari alle imprese in seguito ai provvedimenti di cui agli articoli 6c e 7
Scopo degli articoli 70a–70f concernenti gli aiuti finanziari è di consentire al Consiglio federale, se necessario, di decidere rapidamente aiuti finanziari supplementari, oltre agli stabilizzatori automatici esistenti (p. es. l’indennità ordinaria per lavoro ridotto). Non si tratta di indennizzi. Potranno così essere discussi e adottati entro un termine relativamente breve nell’ambito di una legge federale urgente ulteriori aiuti finanziari adattati alla sfida specifica. Nelle situazioni straordinarie di cui all’articolo 7, il Consiglio federale può decidere ulteriori provvedimenti.
Art. 70a Principi
Il capoverso 1 disciplina le tre condizioni di base che devono essere soddisfatte per poter concedere aiuti finanziari secondo gli articoli 70a–70f.