Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo

In primo luogo devono essere in vigore provvedimenti adottati secondo l’articolo 6c in una situazione particolare o secondo l’articolo 7 in una situazione straordinaria. In secondo luogo, le imprese (qui entrano in considerazione principalmente imprese individuali, società di persone e persone giuridiche con sede in Svizzera) devono subire perdite economiche in seguito ai provvedimenti di cui all’articolo 6c o 7. In terzo luogo deve incombere una grave recessione dell’intera economia, da contrastare mediante gli aiuti finanziari. La recessione può essere provocata direttamente dall’epidemia o dai provvedimenti di cui all’articolo 6c o 7. I provvedimenti di cui all’articolo 6c in una situazione particolare o di cui all’articolo 7 in una situazione straordinaria, notevoli perdite in termini di cifra d’affari e la necessità di contrastare un’incombente grave recessione sono condizioni indispensabili per gli aiuti finanziari secondo gli articoli 70a– 70f e si applicano cumulativamente. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, il Consiglio federale ha la facoltà di decidere in merito all’opportunità di aiuti finanziari. In una situazione straordinaria, il Consiglio federale può emanare provvedimenti supplementari.

Secondo il capoverso 2, le imprese in mani pubbliche non hanno diritto agli aiuti finanziari secondo gli articoli 70a–70f. È determinante la partecipazione statale al momento della presentazione della domanda. Analogamente agli aiuti per i casi di rigore COVID-19 non sono concesse fideiussioni alle imprese di cui lo Stato detiene complessivamente, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento del capitale (cfr. ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 del 25 novembre 2020104; OPCR 20). Una partecipazione statale diretta o indiretta indica infatti un interesse strategico, che giustifica l’esigibilità di un sostegno dell’impresa da parte del livello statale corrispondente con i propri fondi. Per i Comuni con pochi abitanti, il Consiglio federale deve poter prevedere deroghe, analogamente all’OPCR 20. Si rinuncia a fissare anticipatamente il numero massimo di abitanti, poiché tale numero potrebbe non più essere adeguato in uno scenario futuro. Il Consiglio federale potrà stabilire nell’ordinanza di cui all’articolo 70f cosa s’intenda per «pochi».

Secondo il capoverso 3, gli aiuti finanziari possono essere accordati al più presto 30 giorni dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti adottati dalla Confederazione in una situazione particolare o straordinaria e devono essere limitati nel tempo. L’adozione dei provvedimenti necessari per poter compensare durante un certo periodo perdite di cifra d’affari e di liquidità rientra nella responsabilità individuale delle imprese.

Art. 70b Forma degli aiuti finanziari

Secondo il capoverso 1, gli aiuti finanziari sono concessi esclusivamente sotto forma di crediti bancari parzialmente o totalmente garantiti. Se il credito bancario non è totalmente garantito, la quota di perdita rimanente è a carico del mutuante. A differenza che con i contributi a fondo perso, in caso di aiuti rimborsabili è più facile giustificare la necessaria delega di competenze al Consiglio federale. Gli aiuti a fondo perso richiederebbero inoltre un esame più minuzioso nel singolo caso, il che rallenterebbe sensibilmente il versamento degli aiuti.

Secondo il capoverso 2, la Confederazione può assumere il ruolo di fideiussore o delegare tale compito a terzi, per esempio a organizzazioni di fideiussione da lei stessa riconosciute. Può disciplinare la collaborazione con il fideiussore in una convenzione di diritto pubblico (cfr. art. 6 legge del 18 dicembre 2020105 sulle fideiussioni solidali COVID-19; LFiS-COVID-19).

Art. 70c Partecipazione dei Cantoni

L’articolo 70c disciplina la partecipazione dei Cantoni alle spese. La conservazione dei posti di lavoro e la prevenzione di una grave recessione sono nell’interesse sia della Confederazione sia dei Cantoni. Per questo motivo, la Confederazione e i Cantoni devono dividersi equamente le spese per gli aiuti finanziari. In una prima fase, la Confederazione assume le perdite da fideiussioni e le spese amministrative dei fideiussori. Secondo il capoverso 1, in una seconda fase la Confederazione fattura ai Cantoni la metà di tali spese. Secondo il capoverso 2, l’importo è ripartito tra i Cantoni come segue: secondo la lettera a, nella misura di due terzi in funzione della loro quota sul prodotto interno lordo (PIL) e, secondo la lettera b, nella misura di

104 RS 951.262

105 RS 951.26