Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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un terzo in funzione della popolazione residente. Una forte ponderazione del PIL cantonale nella chiave di ripartizione è giustificata dal fatto che gli aiuti finanziari costituiscono indirettamente anche un sostegno della prestazione economica cantonale. La popolazione residente è un criterio utilizzato spesso nelle chiavi di ripartizione dei fondi federali e cantonali (p. es. nell’ambito della perequazione finanziaria a livello nazionale). La ripartizione delle spese si applica indipendentemente dal fatto che la Confederazione funga da fideiussore direttamente o indirettamente tramite terzi incaricati.

Secondo il capoverso 3, durante l’intera durata degli aiuti finanziari la chiave di ripartizione si basa sull’anno che precede l’entrata in vigore dell’ordinanza di cui all’articolo articolo 70f e non è modificata nel corso del tempo.

Art. 70d Trattamento dei dati

Secondo il capoverso 1, le parti coinvolte possono rilevare, collegare e comunicarsi tutti i dati personali e le informazioni necessari per adempiere i loro compiti. Se, nell’ambito dell’adempimento dei loro compiti, le autorità o il fideiussore incaricano terzi, anche questi ultimi possono partecipare allo scambio di dati. Lo scambio di dati è indispensabile poiché il sistema coinvolge più parti e i crediti bancari sono garantiti con fondi pubblici.

I segreti di cui al capoverso 2 non possono essere invocati contro l’utilizzazione dei dati personali e delle informazioni di cui al capoverso 1. Il segreto fiscale riguarda in particolare l’imposta preventiva e l’imposta sul valore aggiunto. I segreti professionali specifici sanciti da una legge restano applicabili (p. es. il segreto medico). Una persona soggetta a un segreto professionale che chiede un credito bancario non può tuttavia trincerarsi dietro tale segreto per negare i dati richiesti per la concessione del credito bancario e della fideiussione.

Il capoverso 3 lettere a e b rappresenta una disposizione speciale ai sensi dell’articolo 4 lettera a della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (LTras)106: dati personali e informazioni specifici su singole imprese o persone che richiedono un credito o lo ricevono (nome, indirizzo ecc.) non possono infatti essere comunicati a chi presenta una richiesta secondo la LTras (cfr. art. 12 cpv. 2 LFiS-COVID-19). La protezione della sfera privata dei singoli beneficiari di un credito prevale sull’interesse pubblico alla comunicazione di tali dati e informazioni.

Art. 70e Deroghe al Codice delle obbligazioni e alla legge sull’organizzazione della Posta

Le deroghe di cui all’articolo 70e al Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911107 e alla legge del 17 dicembre 2010108 sull’organizzazione della Posta (LOP) si ispirano alla LFis-COVID-19 e sono necessarie per mettere al più presto a disposizione delle imprese la liquidità necessaria.

La lettera a permette al Consiglio federale un certo margine di libertà per quanto riguarda le fideiussioni, in particolare relativamente alle deroghe alle prescrizioni formali.

Secondo la lettera b è possibile stabilire quali persone alla testa dell’impresa siano responsabili e se rispondano personalmente e in solido. Questa disposizione è strettamente correlata alla lotta contro gli abusi (cfr. art. 70f lett. g e i e art. 22 e 25 LFiS-COVID-19).

In base alla lettera c, il Consiglio federale può prevedere che l’ufficio di revisione impartisca all’impresa un termine per il ripristino dello stato regolare, se nell’ambito della revisione del conto annuale constata un atto non consentito (cfr. art. 70f cpv. 1 lett. e). Se tale stato non viene ripristinato entro il termine fissato, l’ufficio di revisione può essere obbligato a informare il fideiussore.

Secondo la lettera d, i crediti bancari garantiti non possono essere considerati capitale di terzi per calcolare la perdita di capitale e l’eccedenza di debiti secondo gli articoli 725–725c CO o possono esserlo solo in parte (cfr. art. 24 LFiS-COVID-19).

La lettera e permette di offrire ai mutuanti la possibilità di conseguire la liquidità necessaria tramite uno strumento di rifinanziamento offerto dalla Banca nazionale svizzera (cfr. art. 5

106 RS 152.3

107 RS 220

108 RS 783.1