Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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cpv. 2 lett. a della legge del 3 ottobre 2003109 sulla Banca nazionale e art. 19 segg. LFiS-CO-VID-19).
La lettera f consente di eccettuare PostFinance SA dal divieto di concedere crediti di cui all’articolo 3 capoverso 3 LOP. La limitazione alle imprese che erano già clienti prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza di cui all’articolo 70f capoverso 1 impedisce l’estensione di tale cerchia di clienti da parte di PostFinance SA.
Art. 70f Obblighi di disciplinamento
Secondo l’articolo 70f, i dettagli relativi agli aiuti finanziari saranno disciplinati in un’ordinanza, in modo da consentire al Consiglio federale di rispondere alla situazione effettiva. Le lettere a– j non stabiliscono i principali contenuti dell’ordinanza in modo esaustivo.
Gli aiuti in termini di liquidità sono accordati a tempo determinato (cfr. art. 70a cpv. 3). Secondo la lettera a, il Consiglio federale fisserà il termine per la presentazione delle richieste di crediti bancari garantiti. La fissazione delle condizioni mira e impedire sussidi doppi e a garantire l’efficacia degli aiuti. Il Consiglio federale potrà così per esempio escludere imprese in corso di liquidazione o fallimento. Lo scopo degli aiuti finanziari è di sostenere le aziende economicamente sane e destinate a durare nel tempo.
Nella lettera b rientra tra l’altro la fissazione della quota garantita del credito e dello scopo della fideiussione. L’ordinanza definirà inoltre l’ammontare massimo dell’importo garantito del credito e la base per calcolarlo (p. es. cifra d’affari dell’impresa). La durata della fideiussione va fissata chiaramente in modo tra l’altro di limitare il rischio finanziario per la Confederazione e applicare le stesse condizioni a tutti i beneficiari di un credito.
Secondo la lettera c, il Consiglio federale disciplinerà le modalità di rimborso dei crediti bancari garantiti e i tassi d’interesse. I tassi d’interesse per i crediti bancari garantiti potrebbero essere fissati giuridicamente come quelli di cui nell’OFis-COVID-19110 e adeguati annualmente agli sviluppi del mercato dall’autorità federale competente, previa consultazione dei mutuanti111.
Secondo la lettera d, l’ordinanza disciplinerà i requisiti di contenuto degli accordi contrattuali tra il mutuante e il richiedente (p. es. domanda di credito) nonché il fideiussore. L’OFis-COVID-19 conteneva dei modelli, che dovevano essere utilizzati per la concessione dei crediti e delle fideiussioni.
La lettera e attribuisce al Consiglio federale la competenza di limitare o vietare determinate attività del beneficiario del credito per la durata della fideiussione. L’inammissibilità degli atti menzionati riguarda la totalità dei fondi del beneficiario del credito e non sono quelli risultanti dal credito bancario garantito secondo gli articoli 70a–70f. I numeri 1–4 rappresentano un elenco non esaustivo di provvedimenti rivelatisi efficaci durante l’epidemia di COVID-19 per lottare contro un deflusso di liquidità. Si tratta di contrastare un cambiamento di destinazione dei fondi pubblici e incentivare l’ammortamento.
Il numero 1 mira in particolare a impedire che, per la durata della fideiussione, siano effettuati versamenti straordinari di interessi e ammortamenti, per esempio all’interno di un gruppo imprenditoriale o a persone vicine.
Il numero 2 mira a impedire che i crediti bancari garantiti siano utilizzati per la conversione di crediti bancari preesistenti. L’ordinanza potrebbe tuttavia consentire per esempio obblighi preesistenti di versamenti ordinari di interessi e ammortamenti.
109 RS 951.11
110 Cfr. art. 4 cpv. 1 LFiS-COVID-19: «Il tasso d’interesse ammonta: a. all’1,5 per cento annuo [allo 0,0 per cento fino al 31.3.2023], per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 3 OFis-COVID-19; b. al 2,0 per cento annuo [allo 0,5 per cento fino al 31.3.2023] in caso di limite sul conto corrente e al 2,0 per cento annuo [allo 0,5 per cento fino al 31.3.2023] in caso di anticipi con scadenza fissa, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 4 OFis-COVID-19; c. al tasso fissato nel contratto di credito, per l’importo di credito non garantito da una fideiussione solidale secondo l’OFis-COVID-19.».
111 Cfr. art. 4 cpv. 2 LFiS-COVID-19: «Su proposta del Dipartimento federale delle finanze (DFF), a partire dal 2021 il Consiglio federale adegua ogni anno agli sviluppi del mercato, con effetto a decorrere dal 31 marzo, i tassi d’interesse di cui al capoverso 1 lettere a e b. Il tasso d’interesse secondo il capoverso 1 lettera a ammonta ad almeno lo 0,0 per cento e il tasso d’interesse secondo il capoverso 1 lettera b ad almeno lo 0,5 per cento. Il DFF consulta previamente le banche mutuanti.».