Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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Il numero 3 vieta la decisione e la distribuzione di dividendi e tantièmes fino a completo rimborso del credito bancario112. La rimunerazione delle quote sociali o dei certificati di partecipazione potrebbe essere equiparata alla distribuzione di un dividendo.

Il numero 4 vieta la restituzione di apporti di capitale durante la fideiussione, compresa tra l’altro la restituzione di importi risultanti dall’acquisto di proprie azioni o da riserve di capitale.

La lettera f consente di escludere, durante la fideiussione, trasferimenti per successione singolare (p. es. secondo l’art. 164 CO) facendo leva sul potenziale di abusi, mentre le ristrutturazioni trasparenti e disciplinate in dettaglio secondo la legge del 3 ottobre 2003113 sulla fusione resterebbero ammesse. Alcune ristrutturazioni rispondono infatti alle esigenze correnti delle imprese, per esempio in caso di regolamentazione della successione.

La lettera g consente di coinvolgere terzi incaricati nell’ambito della lotta contro gli abusi. È possibile disciplinare la ripartizione dei compiti nella lotta contro gli abusi. Un certo potenziale di abusi è presente dal soddisfacimento delle condizioni per la concessione del credito al mancato rispetto delle restrizioni relative all’impiego (cfr. art. 70f cpv. 1 lett. a ed e).

Secondo la lettera h, il Consiglio federale disciplina l’assunzione delle perdite da fideiussioni e, se del caso, delle spese amministrative dei fideiussori. L’eventuale assunzione delle perdite avverrebbe con tutta probabilità indirettamente, se la Confederazione mettesse a disposizione del fideiussore i relativi fondi o potesse anticiparli.

Alla lettera i, il Consiglio federale può tra l’altro obbligare le parti menzionate a collaborare e a fornire informazioni, in particolare nell’ambito della lotta contro gli abusi e della concessione di fideiussioni (cfr. art. 5 LFiS-COVID-19).

Secondo la lettera j, il Consiglio federale può punire le contravvenzioni a determinate disposizioni esecutive (come nel sistema di fideiussione del credito COVID-19), per esempio in caso di violazione del divieto di decidere e distribuire un dividendo (cfr. art. 25 LFiS-COVID-19).

Vista l’urgenza non sarà possibile svolgere una procedura di consultazione ordinaria sull’ordinanza del Consiglio federale di cui al capoverso 1. Il capoverso 2 garantisce ai Cantoni la possibilità di esprimersi. I Cantoni dispongono di informazioni più dettagliate sull’impatto economico per le imprese situate sul loro territorio e partecipano alle spese secondo l’articolo 70c.

Art. 73 Spese per provvedimenti applicati nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori

L’articolo 74 vigente concernente le spese per provvedimenti applicati nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori è trasferito all’articolo 73, senza alcuna modifica materiale.

Commenti introduttivi all’articolo 74 segg.

L’articolo 74 segg. AP-LEp disciplina l’assunzione delle spese per l’approvvigionamento con materiale medico importante. Come descritto sopra nel commento all’articolo 44 AP-LEp, nel materiale medico importante rientrano vari prodotti irrinunciabili, per esempio:

− vaccini importanti;

− altri medicamenti importanti (come medicamenti antivirali e medicamenti per l’immunizza-

zione passiva);

− dispositivi medici importanti (come dispositivi medico-diagnostici, mascherine, apparecchi

per iniezioni e somministrazioni);

− altro materiale medico importante (mascherine di protezione delle vie respiratorie, disposi-

tivi di protezione ecc.).

112 Questo numero rispecchia quanto emerso nei dibattiti parlamentari sulla decisione e sulla distribuzione di dividendi (oggetto del Consiglio federale 20.075).

113 RS 221.301