Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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Le disposizioni dell’articolo 74 segg. riguardano anzitutto il finanziamento dell’approvvigionamento con materiale medico importante acquistato dalla Confederazione in virtù dell’articolo 44 AP-LEp:

− l’articolo 74 stabilisce che la Confederazione assume le spese per l’approvvigionamento

della popolazione con il materiale medico importante che acquista. Vi rientrano eventuali spese per lo sviluppo e la produzione del materiale nonché quelle per l’acquisto, la fornitura ai Cantoni e per il materiale inutilizzato;

− gli articoli 74a–74d disciplinano l’assunzione delle spese, se il materiale medico acquistato

dalla Confederazione è dispensato alla popolazione. Per i vaccini si applica l’articolo 74a, per gli altri medicamenti l’articolo 74b, per le analisi diagnostiche (di seguito «test») l’articolo 74d e per l’altro materiale medico importante l’articolo 74c. gli articoli 74a–74d stabiliscono chi assume le spese per il prodotto e per le prestazioni strettamente associate alla dispensazione (p. es. le spese del vaccino e quelle per la sua somministrazione o le spese per i test, compresi i dispositivi medico-diagnostici impiegati);

- l’articolo 74a disciplina anche la dispensazione a gruppi di persone non appartenenti alla

popolazione secondo la LEp; contiene inoltre una disposizione sull’assunzione delle spese dei vaccini non acquistati dalla Confederazione. L’articolo 74d (assunzione delle spese per le analisi diagnostiche) è applicabile, oltre che ai test acquistati dalla Confederazione, anche a quelli non acquistati dalla Confederazione.

Con gli articoli 74e–74h è inserita nella legge anche la sezione 3 «Procedura di assunzione delle spese e lotta contro gli abusi». Quest’ultima contempla le disposizioni giuridiche in materia di lotta contro gli abusi rivelatesi necessarie in seguito agli abusi in materia di fatturazione dei test COVID-19. Queste disposizioni completano quelle previste nella LSu.

Art. 74 Spese per l’approvvigionamento con materiale medico importante

Secondo il capoverso 1, la Confederazione è tenuta ad assumere le spese per l’approvvigionamento della popolazione con materiale medico importante di cui all’articolo 44 AP-LEp. Conformemente alle modifiche apportate all’articolo 44 LEp, la disposizione è modificata in modo da concernere le spese per l’approvvigionamento con materiale medico importante e non più solo con agenti terapeutici. Come secondo il diritto vigente, per spese per l’approvvigionamento s’intendono le spese per l’acquisto (p. es. mediante contratti di prenotazione), per il trasporto e la fornitura del materiale ai Cantoni (cfr. art. 64 cpv. 1 OEp) nonché per il materiale medico inutilizzato (p. es. spese per lo smaltimento). Nelle spese per l’approvvigionamento che possono essere a carico della Confederazione rientrano ora – in virtù della nuova disposizione dell’articolo 44 capoverso 2 – anche le spese per lo sviluppo e la produzione di materiale medico importante.

Per «popolazione» s’intendono tutte le persone che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: (1) hanno il domicilio o la dimora abituale in Svizzera; (2) lavorano in Svizzera (compresi i frontalieri e le persone beneficiarie di privilegi e immunità); (3) sono assicurate secondo la LAMal.

Una persona ha la propria «dimora abituale» nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata (cfr. anche art. 13 della legge federale del 6 ottobre 2000114 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]). Gli Svizzeri all’estero non assicurati nell’AOMS non rientrano nella nozione di popolazione.

44 capoverso 6 LEp, permettendo alla Confederazione di assumere le spese per l’approvvigionamento del personale della rete esterna con materiale medico importante. Ciò consente di approvvigionare il personale delle rappresentanze della Svizzera in tutto il mondo.

Capoverso 3: il diritto vigente prevede già che la Confederazione possa adottare provvedimenti per approvvigionare gli Svizzeri all’estero; questa disposizione figura ora all’articolo 44 capoverso 6 AP-LEp. Con il capoverso 3, l’assunzione delle spese è ora disciplinata in modo più

114 RS 830.1