Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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esplicito: il Consiglio federale può assumere le spese per l’approvvigionamento degli Svizzeri all’estero con materiale medico importante, assicurando loro un accesso a tale materiale nel loro Paese di residenza, per esempio se quest’ultimo non può garantire un approvvigionamento sufficiente con materiale medico importante. Come risulta dalla formulazione del capoverso 3, questa disposizione potestativa è tuttavia moderata e va interpretata conformemente al principio di sussidiarietà della legge del 26 settembre 2014115 sugli Svizzeri all’estero (LSEst) (art. 24, 42 e 43 LSEst, inoltre per analogia ai sensi dell’art. 27 LSEst). Occorre inoltre precisare che la competenza del Consiglio federale è limitata al materiale medico importante fondamentale per la lotta contro le malattie trasmissibili ai sensi dell’articolo 44 AP-LEp. Da questa disposizione non scaturisce alcuna competenza di assumere le spese per l’approvvigionamento con tutto il materiale medico importante per combattere le malattie trasmissibili, anche al di fuori della Svizzera.
L’assunzione delle spese per la fornitura e la distribuzione del materiale medico importante acquistato dalla Confederazione secondo l’articolo 44 AP-LEp sarà disciplinata nelle disposizioni esecutive, come già previsto dal diritto vigente (cfr. art. 64 OEp):
− la Confederazione assumerà, come finora, le spese per la fornitura del materiale medico importante ai servizi centrali di fornitura dei Cantoni. A tal fine, in genere la Confederazione conclude contratti con imprese di logistica idonee che garantiscono il trasporto del materiale medico importante dai depositi centrali verso i punti di fornitura cantonali. In casi eccezionali, per motivi logistici, il materiale medico importante sarà fornito direttamente dalla Confederazione alle istituzioni e alle organizzazioni che ne hanno diritto;
− i Cantoni restano responsabili, come finora, della ridistribuzione del materiale medico importante sul proprio territorio e assumono le spese di stoccaggio del materiale medico importante nei punti di fornitura cantonali e della sua ridistribuzione. I Cantoni devono provvedere affinché i prodotti siano ridistribuiti in tempo utile alle varie istituzioni del sistema sanitario;
− l’articolo 64 OEp vigente dovrà essere completato in relazione all’approvvigionamento degli Svizzeri all’estero e del personale delle rappresentanze svizzere all’estero: se adotta i provvedimenti di cui all’articolo 44 capoverso 6 AP-LEp e assume le spese per tali provvedimenti secondo il presente articolo 74 capoverso 2 o 3, la Confederazione deve assumere anche le spese per la fornitura del materiale medico attraverso la rete delle rappresentanze della Svizzera all’estero
Capoverso 4: se viene dispensato materiale medico importante, il Consiglio federale stabilisce i prezzi tenendo conto dei principi di cui all’articolo 32 capoverso 1 LAMal. A tal fine si orienta in primo luogo ai prezzi che ha pagato mediamente per il loro acquisto e in secondo luogo ai prezzi di mercato, sempreché questi ultimi siano inferiori ai prezzi di acquisto medi. Se esistono prezzi di listino secondo l’articolo 52 LAMal, per la dispensazione a fornitori di prestazioni ambulatoriali il Consiglio federale si orienta a essi.
Art. 74a Spese per la dispensazione di vaccini
I capoversi 1 e 2 disciplinano il finanziamento delle spese per la dispensazione dei vaccini che la Confederazione acquista in modo centralizzato in virtù dell’articolo 44 AP-LEp. Il diritto vigente (art. 73 cpv. 2 e 3 LEp) che prevede in via prioritaria un’assunzione delle spese per la dispensazione alle delle legislazioni sull’assicurazione malattie, sull’assicurazione contro gli infortuni e sull’assicurazione militare e in via sussidiaria un’assunzione di tali spese da parte della Confederazione. Il capoverso 1 disciplina invece l’assunzione delle spese in modo esaustivo, escludendo ogni assunzione delle spese da parte delle assicurazioni sociali. Intende così eliminare un problema emerso durante l’epidemia di COVID-19: a oggi è infatti pressoché impossibile disciplinare l’assunzione delle spese per le vaccinazioni da parte dell’AOMS con la velocità richiesta in una situazione di particolare pericolo per la salute pubblica (v. n. 1.3). Il capoverso 2 ridisciplina inoltre le condizioni per la dispensazione di vaccini a paganti in proprio.
115 RS 195.1