Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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Mira così a colmare un’altra lacuna del diritto vigente, emersa anche nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-COVID-19.

I capoversi 1 e 2 sono applicabili alle dosi di vaccino acquistate dalla Confederazione e di cui essa dispone, indipendentemente dal fatto che si trovino già nelle scorte federali o che siano oggetto di contratti di prenotazione. Fintanto che esistono prodotti che i produttori si sono impegnati a fornire alla Confederazione, si applicano le regole di finanziamento secondo i capoversi 1 e 2. La disposizione non è invece più applicabile una volta esaurite le scorte.

I capoversi 1 e 2 costituiscono una lex specialis rispetto alle legislazioni sull’assicurazione malattie, sull’assicurazione contro gli infortuni e sull’assicurazione militare nonché all’assunzione delle spese da parte dei Cantoni ai sensi dell’articolo 71 LEp. Le disposizioni rappresentano una lex specialis anche rispetto agli articoli 74b e 74c AP-LEp, dal momento che si riferisce solo al finanziamento dei vaccini e delle vaccinazioni. Ai sensi di questa disposizione, per spese di dispensazione s’intendono le spese per il vaccino e la sua somministrazione.

Il capoverso 1 stabilisce le condizioni cumulative per l’assunzione delle spese per la dispensazione e la ripartizione delle spese tra la Confederazione e i Cantoni. Quale prima condizione per l’assunzione delle spese, la disposizione prevede la dispensazione a persone appartenenti alla popolazione ai sensi della LEp (cfr. commento all’art. 74). Le spese sono assunte solo se la dispensazione avviene conformemente alle raccomandazioni di vaccinazione dell’UFSP ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 LEp, che di norma sono pubblicate nel Bollettino dell’UFSP. La disposizione prevede la seguente ripartizione delle spese: la Confederazione assume le spese del vaccino, mentre i Cantoni assumono le spese per la sua somministrazione. Le spese per la somministrazione del vaccino comprendono le spese del materiale necessario per la somministrazione del vaccino, per esempio le siringhe e gli aghi per l’iniezione. Il Consiglio federale stabilisce a livello di ordinanza le vaccinazioni per le quali la Confederazione e i Cantoni assumono le spese secondo il capoverso 1 e disciplina l’importo della rimunerazione per la somministrazione del vaccino. I Cantoni stabiliscono invece quali fornitori di prestazioni possono somministrare il vaccino (p es. centri cantonali di vaccinazione, squadre mobili di vaccinazione, ospedali, studi medici, farmacie), disciplinano i processi di fatturazione e rimunerano le prestazioni delle strutture di vaccinazione. Non è previsto alcun pagamento né tra le Confederazione e i Cantoni né tra la Confederazione e i fornitori di prestazioni.

Il capoverso 2 disciplina il sistema di paganti in proprio per le vaccinazioni. Secondo questa disposizione, la Confederazione può dispensare dosi dietro pagamento. Come il capoverso 1, la disposizione riguarda solo i vaccini che la Confederazione acquista in modo centralizzato in virtù dell’articolo 44 AP-LEp. In caso di dispensazione non raccomandata dall’UFSP, per esempio richiesta solo in vista di un viaggio, la Confederazione può prevedere la dispensazione dietro pagamento. Il sistema di paganti in proprio può essere previsto anche in caso di vaccinazione di persone non incluse nella nozione di popolazione ai sensi della LEp, segnatamente gli Svizzeri all’estero non assicurati in Svizzera e i turisti che soggiornano in Svizzera. La modifica mira a consentire un accesso alla vaccinazione, raccomandata o meno, per questa categoria di persone, ma dietro pagamento.

Il Consiglio federale concretizzerà la dispensazione dietro pagamento a livello di ordinanza, disciplinando in particolare le modalità di rimborso alla Confederazione delle spese del vaccino.

Capoverso 3: può essere opportuno che la Confederazione assuma le spese per le vaccinazioni anche nelle situazioni in cui non acquista il vaccino. Questa disposizione si riferisce alle situazioni in cui la Confederazione raccomanda una vaccinazione anzitutto nell’interesse della collettività e meno nell’interesse diretto della persona vaccinata. Oggi le spese per tali vaccinazioni sono spesso a carico delle persone vaccinate stesse: non rientrano infatti nel campo d’applicazione della LAMal né di un’altra legge. Ciò può dissuadere dal farsi vaccinare. E meno persone si fanno vaccinare, più difficile sarà raggiungere gli obiettivi di salute pubblica perseguiti con la vaccinazione. In futuro la Confederazione dovrà quindi assumere le spese per tali vaccinazioni, alle seguenti condizioni:

− la vaccinazione deve essere raccomandata dall’UFSP secondo l’articolo 20 capoverso 1 LEp (v. commento al cpv. 1);