Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 97Fedlex · Rapporto esplicativo
− la vaccinazione si rivolge a persone appartenenti alla popolazione ai sensi della LEp (v. commento all’art. 74 AP-LEp sopra);
− la vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio (lett. a) o è effettuata nell’ambito dei programmi nazionali di cui all’articolo 5 LEp, al fine di eliminare una malattia trasmissibile (lett. b);
− la Confederazione può assumere solo le spese non coperte da un’assicurazione sociale.
Lettera a (vaccinazioni per proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio)
In altre parole, una persona si fa vaccinare soprattutto per non contagiare con una malattia trasmissibile altre persone particolarmente a rischio (p. es. anziani o persone affette da una malattia cronica). Più persone a stretto contatto sono vaccinate, meglio sono protette le persone particolarmente a rischio. Da anni, il calendario vaccinale svizzero contiene raccomandazioni relative alla vaccinazione delle persone a stretto contatto con persone particolarmente a rischio. Nell’ambito della Strategia nazionale di vaccinazione (SNV) si prevede ora di raccomandare determinate vaccinazioni ai figli di persone particolarmente a rischio.
La lettera a si riferisce anzitutto alle situazioni epidemiologiche normali. Nelle situazioni di rapida diffusione di una grave malattia trasmissibile (ampi focolai o pandemia) può essere necessario estendere l’assunzione delle spese per le persone a stretto contatto ad altri gruppi di popolazione. In determinate circostanze, le persone particolarmente a rischio possono infatti essere protette solo limitando su larga scala la circolazione dell’agente patogeno. Di norma, in queste situazioni la Confederazione acquista i vaccini direttamente in virtù dell’articolo 44 AP-LEp. In tal caso, l’assunzione delle spese è disciplinata dal capoverso 1. La lettera a si applica solo se i vaccini non sono acquistati dalla Confederazione, bensì dalle strutture di vaccinazione tramite i consueti canali di distribuzione .
Occorre ancora precisare che, se le spese per una vaccinazione sono assunte dalla Confederazione secondo la lettera a, la persona vaccinata non deve assumersi alcuna spesa. Se le spese per la vaccinazione sono invece assunte dall’assicuratore-malattie in virtù dell’articolo 26 LAMal, la persona deve farsi carico dell’aliquota percentuale del 10 per cento – a meno che non abbia già pagato l’importo massimo dell’aliquota percentuale nel corso dell’anno civile in questione. Non deve invece pagare la franchigia, sempreché sarà attuata l’esenzione dalla franchigia per le vaccinazioni di cui all’articolo 12a dell’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre) prevista nell’ambito della SNV. Questa disparità di trattamento è tuttavia giustificata: le vaccinazioni secondo l’articolo 26 LAMal servono alla protezione individuale della persona vaccinata, mentre le persone le cui vaccinazioni rientrano nel campo d’applicazione della lettera a si sottopongono alla vaccinazione soprattutto per proteggere altre persone.
Lettera b (vaccinazioni per l’eliminazione delle malattie trasmissibili nell’ambito di programmi nazionali)
Secondo l’articolo 5 LEp, l’UFSP elabora, in collaborazione con i Cantoni, programmi nazionali. Tra gli obiettivi di questi programmi può figurare quello di bloccare la trasmissione di una malattia in Svizzera. L’eliminazione di nuove trasmissioni di una malattia in Svizzera può iscriversi in sforzi internazionali volti a eradicare una malattia a livello mondiale. Per le malattie prevenibili con i vaccini, una campagna di vaccinazione rivolta alle persone non ancora vaccinate può essere uno strumento importante per una strategia di eliminazione.
La lettera b consentirà alla Confederazione di assumere le spese per le vaccinazioni che non rientrano nel campo d’applicazione dell’AOMS né di un’altra assicurazione sociale. In caso di vaccinazioni le cui spese sono assunte dalle assicurazioni sociali, la Confederazione potrà inoltre assumere la quota di spese a carico della persona vaccinata (p. es. l’aliquota percentuale ed eventualmente la franchigia per le vaccinazioni finanziate dall’AOMS).
A livello di ordinanza, il Consiglio federale stabilirà le vaccinazioni per le quali la Confederazione assume le spese in via sussidiaria secondo il capoverso 3 come pure l’importo della rimunerazione, la procedura di rimunerazione e le modalità di fatturazione. Per le vaccinazioni