Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

Lett. a

57La lettera a dell’articolo 49d capoverso 1 nLAVS viene ripresa per analogia e precisata quanto allo scopo. Dalla sua introduzione, nel 2008, il numero d’assicurato a 13 cifre viene anche usato quale numero d’identificazione personale univoco e fornito dall’UCC ad altre autorità e altri servizi al di fuori dell’AVS/AI (p. es. autorità fiscali, assicuratori malattie) in virtù degli articoli 50b, 50d e 50e capoversi 2 e 3 LAVS. A ogni persona può essere attribuito un solo numero d’assicurato. Il registro UPI serve, tra l’altro, ad assegnare e registrare questo numero e inoltrarlo agli organi aventi diritto.

Lett. b

Con l’entrata in vigore della revisione della LPGA, il 1° gennaio 2021, all’UCC è stato attribuito un nuovo compito, ovvero iscrivere nel registro UPI anche i numeri d’identificazione di sistemi di sicurezza sociale esteri. Questo agevola lo svolgimento sistematico delle procedure di richiesta internazionali da parte dell’UCC.

Poiché fino ad allora lo scopo del registro UPI non era menzionato esplicitamente né disciplinato dettagliatamente nella legge, la registrazione dei numeri d’identificazione di sistemi di sicurezza sociale esteri risultava soltanto dall’elenco dei dati contenuti nel registro degli assicurati nell’articolo 49d capoverso 2 nLAVS58. In futuro sarà indicata esplicitamente.

L’UCC trasmetterà i dati agli organi autorizzati di cui agli articoli 50b capoverso 1 e 153c capoverso 1 LAVS.

Art. 11 Sistema d’informazione per le prestazioni in denaro correnti

L’UCC resterà responsabile per la tenuta del registro delle prestazioni in denaro correnti (registro delle rendite). Il contenuto del registro non si limita soltanto alle prestazioni in denaro dell’AVS e dell’AI svizzere, ma include anche i dati sulla concessione di rendite di assicurazioni estere, se questi sono comunicati all’UCC. Le disposizioni relative al registro saranno trasferite dalla LAVS alla LSIAS e completate. Lo scopo del registro sarà definito alle lettere a–c.

Lett. a

La lettera c dell’articolo 49c capoverso 1 nLAVS59 viene precisata. Inizialmente il registro delle prestazioni in denaro correnti svolgeva una funzione di sostegno e controllo per le casse di compensazione nell’ambito degli adeguamenti periodici delle rendite secondo l’articolo 33ter LAVS. Nel frattempo l’UCC non si limita a sostenere le casse di compensazione in questo compito, ma lo svolge direttamente per alcune casse, basandosi sui dati del registro delle prestazioni in denaro correnti. Lo scopo di questo articolo viene quindi modificato di conseguenza.

Lett. b

La lettera a dell’articolo 49c capoverso 1 nLAVS60 viene ripresa integralmente.

57 Versione secondo FF 2022 1563.

58 Versione secondo FF 2022 1563.

59 Versione secondo FF 2022 1563.

60 Versione secondo FF 2022 1563. 33/63