Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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per numerosi organi esecutivi. Per potersi affermare quali strumenti utilizzabili a livello nazionale dovrebbero essere gestiti dall’UCC. È dunque possibile che, almeno in una fase iniziale di utilizzo, questi sistemi vengano gestiti da un organo esecutivo o in forma mista, dall’UCC e dal competente organo esecutivo. Per questo motivo, la LSIAS fornirà all’UCC la base giuridica necessaria per assumere direttamente la gestione di tali sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale nel settore del 1° pilastro, come pure per delegarla. Se per ragioni oggettive la gestione da parte di un organo esecutivo dovesse rivelarsi la soluzione migliore (p. es. secondo l’art. 13 lett. a e b), l’UCC potrà incaricarlo di gestire durevolmente il sistema d’informazione. Potrà fare altrettanto anche con terzi.

Art. 9 Sistema d’informazione «Registro centrale degli assicurati»

L’UCC continuerà come finora a tenere il registro degli assicurati. Questo è disciplinato nell’articolo 49d nLAVS52, che attualmente include non soltanto il registro degli assicurati in senso stretto (art. 49d cpv. 1 lett. b nLAVS53), ma anche il cosiddetto registro Unique Person Identifier (UPI; art. 49d cpv. 1 lett. a nLAVS54), il cui scopo è quello di assegnare agli assicurati un numero AVS secondo l’articolo 50c LAVS. Tecnicamente, però, il registro degli assicurati e il registro UPI sono due sistemi d’informazione distinti.

In seguito alla ridefinizione delle basi legali dei sistemi d’informazione del 1° pilastro nel presente progetto, il registro degli assicurati sarà trasferito dalla LAVS alla LSIAS e il registro UPI sarà disciplinato in un articolo separato (art. 14 LSIAS). Affinché tutte le disposizioni concernenti i sistemi d’informazione abbiano lo stesso grado di dettaglio normativo, il contenuto dei dati del registro degli assicurati, attualmente menzionato a livello di legge (art. 49d cpv. 2 nLAVS55), sarà disciplinato a livello di ordinanza.

I dati del registro degli assicurati sono a disposizione degli organi di cui agli articoli 50b capoverso 1 e 153c capoverso 1 LAVS.

Lett. a

Questa lettera viene introdotta per illustrare in modo più trasparente l’attuale processo di gestione dei conti individuali (CI), tenuti dalle casse di compensazione con le quali sono effettuati conteggi dei contributi. I dati dei CI vengono riuniti in tempo reale dall’UCC, cui le casse di compensazione li inviano in forma standardizzata non appena perviene loro una modifica del CI di un assicurato. Se l’assicurato richiede un estratto del CI, gli sono presentati i pertinenti dati figuranti nel registro degli assicurati. Se l’assicurato richiede un calcolo della rendita (anticipato o al momento del pensionamento), a tal fine vengono impiegati i dati del CI figuranti nel registro degli assicurati.

Lett. b

La lettera b dell’articolo 49d capoverso 1 nLAVS56 viene precisata. L’UCC ha comunque già oggi il compito di garantire che in caso di rendita o di calcolo anticipato della rendita vengano presi in considerazione tutti i CI di un assicurato.

Art. 10 Sistema d’informazione per i numeri AVS

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