Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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Lett. c

La lettera b dell’articolo 49c capoverso 1 nLAVS61 viene ripresa integralmente.

Art. 12 Sistemi d’informazione per i conteggi e i controlli delle prestazioni e dei provvedimenti di accertamento dell’AVS/AI

Nell’ambito del rimborso di prestazioni e provvedimenti di accertamento (p. es. perizie), nell’AVS e nell’AI vengono già gestiti diversi sistemi d’informazione, destinati al conteggio e al controllo delle prestazioni.

Lett. a

Saranno tenuti i seguenti registri ed elenchi:

- registro dei fornitori di prestazioni e dei beneficiari di prestazioni dell’AVS/AI, in cui saranno contenute anche informazioni sulle prestazioni concesse, in particolare le pertinenti decisioni;

- elenco degli indirizzi di pagamento dei fornitori e dei beneficiari di prestazioni;

- registro di tutte le fatture pagate o respinte per prestazioni e provvedimenti di accertamento dell’AVS/AI.

Lett. b

I registri e gli elenchi serviranno a rimborsare le spese per le prestazioni. I fornitori di prestazioni e i beneficiari di prestazioni trasmetteranno le loro fatture all’UCC, il quale le verificherà prima del versamento da parte degli uffici AI al fine di garantire un rimborso corretto. La trasmissione e la verifica delle fatture avverranno in modo sicuro, strutturato e automatizzato tramite i sistemi d’informazione.

Lett. c

Questa lettera concerne gli importi da restituire a seguito di un rimborso illegittimo, ad esempio in caso di pagamento doppio o errato. Ciò può riguardare sia i fornitori che i beneficiari di prestazioni.

Lett. d

I sistemi d’informazione permetteranno anche, mediante verifiche di plausibilità, di evitare pagamenti indebiti.

Art. 13 Sistemi d’informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti

Nell’ambito dell’accertamento del diritto a prestazioni, già oggi vengono gestiti diversi sistemi d’informazione. Le pertinenti disposizioni, attualmente contenute nella LPGA e/o nella LAI, saranno trasferite nella LSIAS. Nel presente articolo saranno disciplinati anche altri scopi di questi sistemi, in modo che si possa continuare a svilupparli. La normativa legale consentirà così l’ulteriore sviluppo della digitalizzazione definendo gli

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