Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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Poiché gli assicurati non potranno essere obbligati a utilizzare la piattaforma, il recapito e la ricezione di documenti per posta dovranno rimanere garantiti. Le persone che non sono assoggettate all’obbligo di cui all’articolo 6 capoverso 1 potranno per contro richiedere che gli organi esecutivi comunichino con loro tramite una piattaforma ai sensi dell’articolo 4. A tal fine dovranno indicare un indirizzo elettronico, che sarà registrato sulla piattaforma. Per caricare o richiamare documenti, queste persone dovranno autenticarsi sulla piattaforma tramite un mezzo d’identificazione elettronico.

Art. 8 Applicabilità della LCEG

il Consiglio federale ha trasmesso la LCEG al Parlamento il 15 febbraio 2023. La legge, che dovrebbe entrare in vigore nel 2025, si prefigge di garantire, nella giustizia, una comunicazione sicura e semplice tra privati e autorità nonché tra autorità. A tal fine verrà per esempio allestita e gestita una piattaforma centralizzata, da impiegare possibilmente a livello nazionale, per la trasmissione elettronica di documenti in ambito giudiziario. L’ente responsabile di questa piattaforma centrale dovrà essere una corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria composta dalla Confederazione e dai Cantoni interessati.

Alcune disposizioni della LCEG possono essere applicate anche alla piattaforma per le assicurazioni sociali, ragion per cui vi si rimanda nel presente articolo. Si tratta segnatamente degli articoli 19, 20, 22–24, 26, 29 e 39 LCEG,

ovvero le disposizioni concernenti le interfacce di collegamento delle piattaforme, l’autenticazione degli utenti, la ricezione e il richiamo di documenti, gli avvisi supplementari inviati agli utenti per e-mail, il trasferimento e l’amministrazione dei diritti, come pure l’irraggiungibilità di una piattaforma, nonché la digitalizzazione e il rinvio di documenti fisici.

Sezione 3: Altri sistemi d’informazione della Confederazione

Tra gli altri sistemi d’informazione della Confederazione rientrano tutti quelli destinati all’esecuzione del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari gestiti da autorità federali, ad eccezione della piattaforma disciplinata alla sezione 2.

Tra le autorità federali nei settori summenzionati va annoverato in primo luogo l’UCC; per ragioni organizzative, e a titolo eccezionale, è l’UFAS a gestire alcuni di questi sistemi, in particolare quelli nel settore dei regressi (art. 19 LSIAS) e per lo scambio di dati internazionale con l’Unione europea (EESSI; art. 21 e 22 LSIAS).

La presente sezione fornisce una panoramica generale dei sistemi d’informazione del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari, che disciplina con un grado di dettaglio normativo uniforme. Attualmente alcuni di questi sistemi d’informazione sono regolamentati in vari atti normativi. Le relative disposizioni saranno pertanto trasferite nella LSIAS. Poiché per il sistema d’informazione esistente è consolidata la denominazione «Registro degli assicurati», la terminologia verrà sostanzialmente mantenuta adottando la denominazione «Registro centrale degli assicurati».

Questi sistemi d’informazione derivano dalla strategia TID del 1° pilastro, la quale prevede tra l’altro la possibilità di realizzare iniziative di digitalizzazione innovative di singoli organi esecutivi quali sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale. Per gli sviluppatori iniziali di questi strumenti è generalmente impossibile, per motivi organizzativi, tecnici o di personale, gestire a lungo termine questi sistemi d’informazione