Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine
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scopi perseguiti, ma evitando intenzionalmente di specificare in quale sistema d’informazione andranno attuate le singole funzioni, in modo da tenere conto della rapidità dell’evoluzione tecnologica e garantire che i sistemi d’informazione per l’accertamento del diritto a prestazioni e l’attuazione di queste ultime possano continuare a svilupparsi.
I sistemi d’informazione dovranno permettere l’interazione degli organi esecutivi sia con i fornitori di prestazioni mediche (p. es. medici curanti e ospedali) che con i fornitori di provvedimenti d’integrazione professionale. Per il futuro si può ipotizzare anche un’interazione digitale con i periti nell’ambito dell’esecuzione di perizie, con i datori di lavoro o con altre persone e organi che svolgono accertamenti o attuano prestazioni per l’AI. Per questo motivo occorre creare un’ampia regolamentazione, che fornisca la base legale per lo sviluppo e l’ulteriore sviluppo di tali sistemi d’informazione.
I sistemi d’informazione oggetto del presente articolo saranno predisposti dall’UCC o commissionati a terzi e saranno messi a disposizione degli organi esecutivi per l’adempimento dei loro compiti. Gli organi esecutivi potranno integrarli nelle proprie piattaforme creando un’apposita interfaccia di collegamento.
Lett. a
in futuro dovrà essere possibile elaborare, trasmettere e memorizzare in formato elettronico, tramite sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale, i rapporti dei fornitori di prestazione mediche (p. es. medici curanti e ospedali) e di provvedimenti d’integrazione professionale o quelli dei datori di lavoro, come pure le perizie o altri dati relativi ai provvedimenti di accertamento. In questo modo si consentirà in particolare lo svolgimento per via elettronica di provvedimenti di accertamento e di esecuzione.
Lett. b
Il dialogo e l’interazione tra gli organi esecutivi e i diversi attori coinvolti nella fornitura di prestazioni mediche e di provvedimenti d’integrazione professionale, compresi i datori di lavoro, come pure nell’ambito dell’accertamento del diritto a prestazioni (p. es. da parte di periti) dovranno poter avvenire elettronicamente tramite sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale.
Lett. c
Attualmente è disponibile un sistema d’informazione per l’attribuzione con metodo aleatorio di mandati per perizie mediche bidisciplinari e pluridisciplinari dell’AI (cfr. art. 72bis cpv. 2 OAI). La presente disposizione prevede una base legale esplicita per questo sistema d’informazione.
Per il futuro è ipotizzabile l’impiego di sistemi d’informazione anche per l’attribuzione di altri tipi di mandati peritali (p. es. per le perizie mediche monodisciplinari). Questa disposizione potrebbe fornire la base legale necessaria a tal fine, dato che prevede in generale l’attribuzione di mandati per perizie mediche tramite sistemi d’informazione.
Lett. d
L’impiego di sistemi d’informazione agevolerà la tenuta e la pubblicazione di un elenco dei periti incaricati di svolgere perizie mediche.
Lett. e