Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine
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Per assicurare efficacemente la garanzia della qualità, si dovranno poter raccogliere e memorizzare dati a tal fine. A beneficiare di questa possibilità nell’adempimento dei suoi compiti sarà principalmente la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche (cfr. art. 7o segg. OPGA).
Lett. f
Le registrazioni dei colloqui tra l’assicurato e il perito effettuate su supporto audio nell’ambito di esami peritali secondo l’articolo 44 capoverso 6 LPGA saranno acquisite e memorizzate tramite sistemi d’informazione. La presente disposizione prevede una base legale esplicita a tal fine.
Lett. g
Oltre alle registrazioni su supporto audio, potranno essere acquisiti e memorizzati tramite sistemi d’informazione anche altri dati multimediali (p. es. video di osservazioni). La presente lettera crea la base legale per tenere conto dei possibili sviluppi futuri in tal senso.
Art. 14 Sistema d’informazione per le indennità di perdita di guadagno
Dal 2012 l’UCC tiene un registro centrale delle IPG, che contiene dati circa le persone prestanti servizio (art. 1a LIPG) e quelle aventi diritto all’indennità di maternità (art. 16b LIPG), all’indennità di paternità (art. 16i LIPG), all’indennità di assistenza (art. 16n LIPG) e all’indennità di adozione (art. 16t LIPG). La base legale per il registro in quanto tale deriva dall’articolo 21 LIPG in combinato disposto con l’articolo 49c nLAVS62, applicabile per analogia. Per analogia significa che l’UCC tiene un registro delle IPG al fine di:
- evitare la doppia riscossione di IPG;
- garantire la trasparenza sulle IPG riscosse;
- sostenere gli organi dell’AVS nell’esecuzione della legge;
- fungere da interlocutore per le richieste di informazioni di Confederazione e Cantoni e fornire loro i dati necessari per le rilevazioni statistiche.
Con il presente articolo si crea una base legale esplicita per il registro delle IPG, in particolare al fine di garantire la trasparenza conformemente alla legislazione in materia di protezione dei dati.
Art. 15 Sistema d’informazione per le persone prestanti servizio
In futuro le persone prestanti servizio nell’esercito, nel servizio civile, nella protezione civile o nell’ambito di Gioventù e Sport dovranno poter richiedere le IPG tramite una procedura digitale. A tal fine l’UCC appronterà un sistema d’informazione che entrerà in funzione nel 2026. La necessaria base legale, ovvero il nuovo articolo 21bis D-LIPG, sarà creata nell’ambito di una modifica della LIPG (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno). Il Consiglio federale ha adottato il relativo messaggio il 15 settembre 2023. In futuro il sistema d’informazione per le persone prestanti
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