Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine
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servizio sarà trasferito nella piattaforma E-SOP. Per questo motivo, l’articolo 21bis capoverso 1 D-LIPG, che disciplina la competenza per la gestione del sistema d’informazione e il suo scopo, viene sposato nella LSIAS. Nell’articolo 21bis capoverso 2 D-LIPG sarà introdotto un rimando alla LSIAS.
Art. 16 Sistema d’informazione per le prestazioni complementari
Il sistema d’informazione per le PC viene trasferito dalla LPC nella LSIAS. L’articolo 26b LPC viene ripreso per analogia.
Art. 17 Sistema d’informazione per gli assegni familiari
Il registro degli assegni familiari viene trasferito dalla LAFam nella LSIAS. L’articolo 21a LAFam viene ripreso, rinominando il registro in «sistema d’informazione per gli assegni familiari».
Art. 18 Sistema d’informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa
Le casse di compensazione sono competenti per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa, sia essa salariata o indipendente. In particolare decidono in merito alle richieste di riconoscimento dell’attività indipendente. Per farlo devono valutare l’esistenza di caratteristiche tipiche, segnatamente l’assunzione del rischio economico dell’imprenditore e l’indipendenza nell’organizzazione del lavoro.
Il sistema d’informazione ha lo scopo di rendere più rapido questo processo. Concretamente, i moduli di richiesta verranno uniformati a livello nazionale e messi a disposizione online per i richiedenti. In questo modo si renderà più rapida e semplice la presentazione della richiesta e, nel contempo, si garantirà una qualità più elevata delle informazioni. Inoltre, il sistema d’informazione si prefigge di sostenere le casse di compensazione nel trattamento delle richieste, ad esempio mettendo in un certo ordine i documenti inoltrati o definendo categorie di profili professionali.
In determinati casi le casse di compensazione devono coordinarsi tra loro, dato che, a seconda dello statuto contributivo, per un assicurato possono essere competenti diverse casse di compensazione. il sistema d’informazione semplificherà il coordinamento tra le casse di compensazione competenti.
Se in linea di massima sono le casse di compensazione a decidere se un reddito provenga da un’attività lucrativa salariata o indipendente, nel settore di competenza della Suva (art. 66 LAINF) è coinvolto anche questo organo, che decide sullo statuto in relazione all’assicurazione contro gli infortuni, mentre la competente cassa di compensazione decide in merito alle altre assicurazioni sociali. Il sistema d’informazione, che sarà sviluppato e gestito dall’UCC, agevolerà dunque anche il coordinamento necessario tra le casse di compensazione e la Suva.
Art. 19 Sistema d’informazione per i casi di regresso
Il sistema d’informazione sarà utilizzato dall’UFAS, dall’UCC e dai servizi di regresso regionali per archiviare, amministrare, documentare e trattare i casi di regresso (lett. a). Servirà inoltre a calcolare, documentare e comunicare pretese di regresso nei confronti di terzi responsabili e di assicurazioni in Svizzera e all’estero (lett. b e c).