Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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come di consueto. Il recapito sarà effettuato per via elettronica soltanto se l’assicurato lo avrà richiesto espressamente e avrà indicato un indirizzo sulla piattaforma in questione.

Art. 55 cpv. 1 e 1bis

Cpv. 1

Questa disposizione viene completata con un rimando alla LSIAS, che contiene disposizioni sulla procedura elettronica nelle assicurazioni sociali del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari.

Cpv. 1bis

Il Consiglio federale non ha dichiarato applicabili le disposizioni della PA concernenti le relazioni elettroniche con le autorità. La LSIAS contempla al riguardo disposizioni per le assicurazioni sociali del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari. Per gli altri rami delle assicurazioni sociali, disposizioni concernenti le relazioni elettroniche andranno previste, a tempo debito, nelle pertinenti leggi. Questo capoverso può pertanto essere abrogato.

Legge federale del 20 dicembre 194672 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 cpv. 3 e 4

Cpv. 3

Secondo l’articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui le pertinenti leggi lo prevedono. Nel caso della LAVS, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate applicabili con il presente capoverso.

Cpv. 4

Questo capoverso stabilisce che per lo scambio di dati sicuro e la comunicazione digitale secondo la LAVS sono considerate quali piattaforme riconosciute le piattaforme di cui all’articolo 4 LSIAS, ovvero la piattaforma sviluppata e gestita dall’UCC e le piattaforme degli organi esecutivi.

Art. 49a cpv. 3

Questo capoverso era stato introdotto con il messaggio concernente la modernizzazione della vigilanza (FF 2020 1) con l’intenzione di consentire all’autorità di vigilanza di definire standard minimi per i sistemi d’informazione degli organi esecutivi e riconoscere le regole di attuazione delle organizzazioni specializzate degli organi esecutivi da essi derivate. Il Parlamento ha però deciso che l’autorità di vigilanza dovrà definire non solo standard minimi, ma veri e propri requisiti; per contro, non ha ritenuto necessario il riconoscimento delle regole di attuazione. Di conseguenza, questo capoverso era privo di oggetto, ma ci si è dimenticati di abrogarlo. In questa sede si rimedia a tale svista.

72 RS 830.10 47/63