Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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I rimandi all’articolo 49b nLAVS84 (nell’art. 66 cpv. 1 lett. a nLAI) e agli articoli 49c–49e nLAVS85 (nell’art. 66 cpv. 1 lett. b nLAI) vengono stralciati, poiché gli articoli della nLAVS in questione verranno trasferiti nella LSIAS e quindi abrogati. La LSIAS sarà applicabile all’AI in virtù dell’articolo 1 capoverso 3 LAI.

L’articolo 66 capoverso 1 LAI viene completato con l’articolo 95a nLAVS86, dato che anche il sistema ivi menzionato è utilizzato sia dall’AVS che dall’AI e va dunque rimborsato all’altro fondo di compensazione.

Art. 66b

Per l’accesso ai sistemi d’informazione non si farà più distinzione tra accesso e accesso mediante procedura di richiamo. La rubrica viene adeguata alla terminologia più moderna.

In questo articolo vengono disciplinati i rispettivi accessi ai sistemi d’informazione, dato che i diritti di accesso ai singoli sistemi saranno retti dalle disposizioni delle singole leggi sulle assicurazioni sociali.

Cpv. 1

Questo capoverso può essere abrogato, dato che il suo contenuto verrà trasferito nella LSIAS (art. 12).

Cpv. 1bis

Questo capoverso può essere abrogato, dato che il suo contenuto verrà trasferito nella LSIAS (art. 27 cpv. 2).

Cpv. 2

Il contenuto di questo capoverso corrisponde sostanzialmente a quello vigente, ma viene adeguato all’articolo 12 LSIAS (Sistemi d’informazione per i conteggi e i controlli delle prestazioni e dei provvedimenti di accertamento dell’AVS/AI). L’UCC, gli uffici AI, le casse di compensazione e l’ufficio federale competente avranno accesso ai dati di cui necessitano per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla LAI e dalla LAVS.

Cpv. 2bis

In futuro questo capoverso disciplinerà i diritti di accesso ai sistemi d’informazione per rapporti, perizie o altri dati relativi gli accertamenti (cfr. art. 13 LSIAS).

Lett. a

Gli uffici AI, l’UCC e l’UFAS avranno accesso ai dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla LAI.

Lett. b

I fornitori di prestazioni, i periti, i datori di lavoro nonché altre persone e altri organi avranno accesso ai sistemi d’informazione, nell’ambito dell’accertamento del diritto a

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85 Versione secondo FF 2022 1563.

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