Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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cui all’articolo 4 LSIAS, ovvero la piattaforma sviluppata e gestita dall’UCC e le piattaforme degli organi esecutivi.

Art. 26b

Questo articolo può essere abrogato, dato che il suo contenuto verrà trasferito nella LSIAS (art. 16).

Art. 26c, rubrica e cpv. 1

Per l’accesso ai sistemi d’informazione non si farà più distinzione tra accesso e accesso mediante procedura di richiamo. La rubrica viene adeguata alla terminologia più moderna.

Viene inoltre stabilito esplicitamente che l’UCC, che già oggi gestisce il pertinente sistema d’informazione e tratta i dati in esso contenuti (p. es. verifiche di plausibilità), avrà accesso ai dati.

La vigente lettera c, in virtù della quale i Comuni cui i Cantoni hanno delegato la determinazione e il versamento delle PC hanno accesso al pertinente sistema d’informazione, può essere abrogata, poiché i Comuni rientrano già nel campo d’applicazione della lettera a essendo «organi di cui all’articolo 21 capoverso 2».

Legge federale del 18 marzo 199488 sull’assicurazione malattie

Art. 1 cpv. 3

Gli assicuratori malattie non saranno tenuti a comunicare per via elettronica con gli assicurati. Se vorranno proporre agli assicurati la comunicazione elettronica ed emanare in forma digitale decisioni conformi alle prescrizioni giuridiche dovranno utilizzare una piattaforma che adempia le condizioni di cui all’articolo 6a capoverso 4 D-PA, vale a dire che permetta in modo appropriato di identificare univocamente l’assicurato o il suo rappresentante, stabilire univocamente i momenti della trasmissione e del recapito e proteggere i dati trasmessi, fino al recapito, da modifiche e da accessi non autorizzati.

Legge federale del 20 marzo 198189 sull’assicurazione contro gli infortuni

Art. 1 cpv. 3

Gli assicuratori contro gli infortuni non saranno tenuti a comunicare per via elettronica con gli assicurati. Se vorranno proporre agli assicurati la comunicazione elettronica ed emanare in forma digitale decisioni conformi alle prescrizioni giuridiche dovranno utilizzare una piattaforma che adempia le condizioni di cui all’articolo 6a capoverso 4 D-PA, vale a dire che permetta in modo appropriato di identificare univocamente l’assicurato o il suo rappresentante, stabilire univocamente i momenti della trasmissione e del recapito e proteggere i dati trasmessi, fino al recapito, da modifiche e da accessi non autorizzati.

Legge federale del 19 giugno 199290 sull’assicurazione militare

88 RS 832.10

89 RS 832.20

90 RS 833.10 53/63