Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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dei dati nel registro degli assicurati, disciplinata nell’articolo 49d capoverso 2 nLAVS80, verrà regolamentata a livello di ordinanza.

Dato il trasferimento dell’articolo 49d capoverso 1 nLAVS81 nella LSIAS e del capoverso 2 nell’ordinanza, questo articolo della LAVS può essere abrogato.

Art. 49e

L’articolo 49e nLAVS82, introdotto con il progetto sulla modernizzazione della vigilanza, contiene la delega di competenza al Consiglio federale per emanare disposizioni d’esecuzione concernenti il registro degli assicurati e il registro delle prestazioni in denaro correnti. Il contenuto di questa disposizione, ovvero la delega di competenza al Consiglio federale, verrà integrato in diversi articoli della LSIAS, ragion per cui questo articolo della LAVS è ormai obsoleto e può essere abrogato.

Art. 49f lett. h

Con la strategia TID e i sistemi d’informazione di cui agli articoli 4 e 9–23 LSIAS che ne derivano, si intende tra l’altro attuare il principio «once only» e consentire la trasmissione dei dati anche in forma leggibile elettronicamente. A tal fine è indispensabile che tutti gli organi incaricati di applicare la LAVS o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione siano autorizzati a trattare i dati di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti anche in questi sistemi d’informazione e a utilizzare questi ultimi conformemente allo scopo previsto.

Art. 50a cpv. 1 lett. dter

Secondo questo capoverso, gli organi incaricati di applicare la LAVS o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA, purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga. In singoli casi e su richiesta scritta e motivata, le autorità fiscali possono dunque richiedere dati, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale (lett. e n. 5).

Nelle sue sentenze 2C_679/2016 e 2C_680/2016 dell’11 luglio 2017 il Tribunale federale ha stabilito che le autorità fiscali devono prendere provvedimenti d’inchiesta e di accertamento per verificare le decisioni di tassazione d’ufficio. La verifica di plausibilità di una decisione di tassazione d’ufficio è rilevante tra l’altro per l’estratto del CI.

Art. 50b, rubrica Accesso ai sistemi d’informazione

Per l’accesso ai sistemi d’informazione non si farà più una distinzione tra accesso e accesso mediante procedura di richiamo. La rubrica viene adeguata alla terminologia più moderna.

Art. 50b cpv. 1

80 Versione secondo FF 2022 1563.

81 Versione secondo FF 2022 1563.

82 Versione secondo FF 2022 1563. 49/63