Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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prestazioni e dell’esecuzione delle medesime, per l’elaborazione, la trasmissione e il richiamo dei loro rapporti, delle loro perizie e/o di altri dati relativi agli accertamenti. In linea di principio potranno accedere soltanto ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti e non a tutti i dati del sistema d’informazione in questione.

Lett. c

La Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche avrà accesso ai dati di cui necessita per l’adempimento dei compiti conferitile.

Lett. d

Per quanto concerne le registrazioni su supporto audio disciplinate nell’articolo 17 LSIAS (cfr. art. 13 lett. f LSIAS), vanno previsti per gli assicurati e le autorità decisionali i diritti di accesso al pertinente sistema d’informazione. Anche loro, oltre agli uffici AI (v. commento alla lett. a) e alla Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche (v. commento alla lett. c), dovranno poter accedere alle registrazioni su supporto audio. Gli assicurati e le autorità decisionali potranno ascoltarle nell’ambito della procedura amministrativa, nella procedura d’opposizione (art. 52 LPGA), durante la revisione e la riconsiderazione (art. 53 LPGA), nella procedura di contenzioso (art. 56 e 62 LPGA) e nella procedura di preavviso secondo l’articolo 57a LAI.

Cpv. 2ter

Il contenuto di questo capoverso corrisponde sostanzialmente a quello vigente, ma viene adeguato con un rinvio all’articolo 20 LSIAS (Sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali). Gli uffici AI e le casse di compensazione potranno accedere al sistema d’informazione per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla LAI, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.

Cpv. 3

Questo capoverso può essere abrogato, dato che il suo contenuto verrà trasferito nella LSIAS.

Legge federale del 6 ottobre 200687 sulle prestazioni complementari all’assicura-

zione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 1 cpv. 3 e 4

Cpv. 3

Secondo l’articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui le pertinenti leggi lo prevedono. Nel caso della LPC, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate applicabili con il presente capoverso.

Cpv. 4

Questo capoverso stabilisce che per lo scambio di dati sicuro e la comunicazione digitale secondo la LPC sono considerate quali piattaforme riconosciute le piattaforme di

87 RS 831.30 52/63