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Consultazione 2023/68: Revisione totale della legge federale sulla promozione del settore alberghiero e avamprogetto di una nuova legge federale sul programma d’impulso per l’ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali · 8 pagine

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Legge federale sulla promozione del settore alberghiero «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10 Membri

1Possono aderire alla SCA in qualità di membri le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico con sede in Svizzera.

2La Confederazione è membro della SCA.

3Il numero di membri della SCA non è limitato.

4La qualità di membro è acquisita sottoscrivendo o rilevando quote di capitale sociale. L’adesione può avvenire in qualsiasi momento.

5La SCA tiene un registro dei membri. È considerato membro soltanto chi è iscritto in tale registro.

6Ogni membro ha diritto a una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio. La distribuzione degli utili può essere proposta all’assemblea dei membri solo previa approvazione del Consiglio federale. In caso di distribuzione degli utili, il mutuo della Confederazione alla SCA è equiparato al capitale sociale.

7La qualità di membro si estingue:

a. con il trasferimento, approvato dal consiglio di amministrazione, di tutte le quote di capitale sociale a un altro membro o a terzi;

b. con il libero recesso mediante revoca scritta per la fine dell’esercizio annuale;

c. con l’esclusione per validi motivi;

b. con il decesso, per le persone fisiche;

c. con lo scioglimento, per le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico.

8I membri uscenti hanno diritto al rimborso delle loro quote di capitale sociale in proporzione all’attivo netto che figura a bilancio dopo l’estinzione della qualità di membro, ma al massimo fino a un importo equivalente ai versamenti effettuati. I membri uscenti non hanno il diritto di far valere ulteriori pretese nei confronti del patrimonio della SCA.

9Per gli impegni della SCA rispondono esclusivamente il capitale sociale e le riserve. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 11 Organi

Gli organi della SCA sono l’assemblea dei membri, l’amministrazione e l’organo di revisione.

Art. 12 Assemblea dei membri

1L’assemblea dei membri è l’organo supremo della SCA.

2Nell’assemblea dei membri ogni membro della SCA ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote di capitale sociale.

3Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti o rappresentati. Per l’adozione o la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza di due terzi dei votanti presenti o rappresentati.