Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/68: Revisione totale della legge federale sulla promozione del settore alberghiero e avamprogetto di una nuova legge federale sul programma d’impulso per l’ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali · 64 pagine

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Art. 6 Obbligo d’informazione e di diligenza

Il contenuto dell’articolo 6 corrisponde all’articolo 9 dell’atto normativo in vigore. Il testo è stato reso più moderno e più chiaro dal punto di vista linguistico. La SCA ha già avuto modo di effettuare controlli e ispezionare i libri contabili. Si tratta di passaggi fondamentali alla luce dei maggiori rischi associati ai mutui concessi dalla SCA. È ora specificato che il mutuatario ha anche l’obbligo di fornire informazioni. Questo vale per l’intera durata del mutuo. Gli obblighi d’informazione si basano sull’articolo 15c della legge sui sussidi. In particolare, la SCA deve ricevere tutte le informazioni necessarie per determinare il valore delle garanzie e la situazione reddituale dell’azienda alberghiera e del mutuatario stesso. A tale scopo possono essere effettuate anche ispezioni in loco. Se gli obblighi d’informazione e di diligenza non vengono rispettati, la SCA può risolvere il mutuo e dichiarare l’intero importo esigibile senza preavviso. Gli obblighi d’informazione e i motivi di risoluzione sono regolati come elementi facenti parte dei contratti di mutuo.

Art. 7 Misure per evitare perdite sui mutui

Il capoverso 7 viene trasferito dall’ordinanza alla legge. Questa disposizione sulle misure per evitare perdite sui mutui conferisce alla SCA la flessibilità necessaria nei rapporti con aziende che versano in difficoltà. Le misure per evitare le perdite sui mutui includono sospensioni dell’obbligo di ammortamento, concessioni sui tassi d’interesse, piani di risanamento e di conversione del debito e rinunce parziali. Queste misure sono possibili solo se esiste la prospettiva che l’impegno della SCA possa essere salvato in tutto o in parte, se il (nuovo) proprietario è sufficientemente solvibile e se si può ipotizzare un risanamento all’insegna della sostenibilità. Inoltre, tali misure possono essere attuate solo in aggiunta a misure simili da parte di finanziatori privati.

La SCA può anche concedere sospensioni dell’obbligo di ammortamento per colmare carenze di liquidità a breve termine causate da fluttuazioni stagionali o da forza maggiore (p. es. catastrofi naturali, chiusura delle strade di accesso alla destinazione, cancellazioni significative).

Inoltre, la SCA può affiancare le aziende in difficoltà con prestazioni di consulenza proprie, intermediazione di esperti e assistenza in sede di conversione dei debiti. A seconda dei suoi interessi, la Società può adeguare i propri onorari per le prestazioni di assistenza fornite. Le misure di cui all’articolo 7 possono essere attuate solo nel rispetto dell’autonomia finanziaria richiesta alla SCA ed evitando di mantenere in essere strutture obsolete.

Sezione 4: Prestazioni commerciali

Art. 8

Viene mantenuta la possibilità che la SCA fornisca prestazioni commerciali, in particolare prestazioni di consulenza. La disposizione è ora contenuta in una sezione a sé stante.