Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/68: Revisione totale della legge federale sulla promozione del settore alberghiero e avamprogetto di una nuova legge federale sul programma d’impulso per l’ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali · 64 pagine

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Art. 4 Condizioni

Il capoverso 1 stabilisce i limiti relativi all’importo del mutuo. La limitazione dell’importo del mutuo rappresenta un ulteriore elemento di sussidiarietà delle attività di finanziamento della SCA (cfr. art. 3 cpv. 2). All’interno dell’ordinanza, il Consiglio federale specificherà l’intervallo (valori minimi e massimi) per l’importo assoluto del mutuo. Può anche definire delle eccezioni in cui può discostarsi dai valori soglia fissati. È bene che questa competenza rimanga al Consiglio federale così da garantire una sufficiente flessibilità per reagire alle esigenze del settore, in costante mutamento.

Per quanto riguarda i tassi d’interesse, la SCA deve continuare a poter fissare i propri tassi d’interesse sui mutui. Non è ipotizzabile una procedura diversa, in quanto bisogna poter rispondere con prontezza a eventuali cambiamenti su questo fronte. La SCA non è orientata al profitto e, in quanto strumento di finanziamento, dovrebbe concedere tassi d’interesse più bassi, tali da permettere un elevato impatto promozionale.

Il capoverso 2 definisce i riferimenti per la definizione dei tassi d’interesse e dei termini di ammortamento. Il punto di partenza per la determinazione del tasso d’interesse è la situazione generale (lett. a). Gli indicatori sono il rendimento dei mutui della Confederazione e i tassi d’interesse standard di mercato (delle banche). Dato che la SCA opera nell’ambito del capitale di rischio, occorre applicare un supplemento per i costi relativi al rischio sui rendimenti delle obbligazioni federali, considerate esenti. Il rischio di credito (lett. b) si basa sulla classe di rischio del debitore, ossia sul suo rischio d’insolvenza. Il rischio di credito è ora ancorato a livello di legge, ma sempre in linea con la prassi già consolidata della SCA. Sono inoltre previsti previsto un supplemento per i costi aziendali e un margine basato sulle possibilità finanziarie della SCA (lett. c).

Il capoverso 3 prevede che la SCA possa, se del caso, partecipare al potenziale di redditività futuro in accordo con il debitore. Tali finanziamenti vengono offerti nell’ambito di finanziamenti mezzanini, i cui interessi vengono vincolati interamente o parzialmente ai risultati conseguiti dall’azienda. Se concede mutui con partecipazione agli utili, la SCA può ridurre il tasso d’interesse.

Il capoverso 4 disciplina i parametri di riferimento relativi al periodo di ammortamento. I mutui sono concessi per una durata massima di 20 anni. In media, il periodo di ammortamento di un prestito della SCA corrisponde a circa 13 anni. Spesso potrebbe essere possibile un periodo di ammortamento ancora più breve, soprattutto per quanto riguarda le aree urbane. Tuttavia, in circostanze particolari, questa durata può essere estesa, ad esempio nel caso delle sospensioni dell’obbligo di ammortamento di cui al capoverso 5, dell’attuazione del concetto di particolare idoneità alla promozione (cfr. cpv. 6 lett. b) o per evitare perdite sul mutuo (art. 7). Oltre ai tassi d’interesse favorevoli, i periodi di ammortamento relativamente lunghi e la possibilità di sospendere l’obbligo di ammortamento sono altri elementi chiave delle attività di promozione della SCA, legate al finanziamento.

Il capoverso 5 stabilisce che la SCA può utilizzare le sospensioni dell’obbligo di ammortamento come strumento di finanziamento, ad esempio per promuovere progetti d’investimento più ridotti e fornire all’azienda interessata ulteriori fondi liberi per gli