Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/68: Revisione totale della legge federale sulla promozione del settore alberghiero e avamprogetto di una nuova legge federale sul programma d’impulso per l’ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali · 64 pagine

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La forma giuridica della SCA si discosta dall’ideale degli standard di governance della Confederazione, in quanto non si tratta né di un istituto federale né di una società anonima di diritto privato; la vigilanza e la gestione sono tuttavia conformi alle linee guida della Confederazione in materia di governance. Lo scostamento nella forma giuridica è dovuto alle origini storiche della SCA. Questo tipo di organizzazione si è dimostrato valido ed è quindi ampiamente accettato dai partner privati. Grazie alla sua organizzazione in forma associativa, la SCA è riuscita a creare strutture di fiducia a livello di mercato, in particolare con le banche e nel settore alberghiero. Queste strutture di fiducia e l’accettazione della SCA sul mercato devono essere mantenute. In caso contrario, l’effetto promozionale della SCA potrebbe essere inutilmente compromesso. Il cambiamento di nome non modificherà né l’organizzazione né la struttura associativa.

Gli organi della SCA sono definiti negli articoli seguenti e specificati nello statuto. Per questo motivo, si rinuncia a un riferimento al diritto privato, così come citato nell’atto normativo in vigore.

Nell’atto normativo attuale la sede legale della SCA è indicata nell’articolo relativo all’obiettivo e fissata a Zurigo. Questa indicazione rimanda alla fondazione della SCA nel 1967, quando furono fuse due società, una con sede legale a Zurigo, l’altra a Berna. L’ubicazione esatta della sede legale non è più specificata. Si stabilisce esclusivamente che deve trovarsi in Svizzera. La sede legale deve essere precisata nello statuto della SCA.

Con il cambiamento di denominazione della SCA, sono stati adattati anche diversi termini. Si è passati ad esempio da «assemblea generale» ad «assemblea dei membri», da «amministrazione» a «consiglio di amministrazione».

Il capoverso 2 stabilisce che il capitale sociale della SCA deriva dall’acquisizione di quote da parte dei membri. Non ha una dimensione fissa. Dalla fondazione della SCA nel 1967, è più che raddoppiato grazie all’ingresso di nuovi membri. I requisiti per il capitale sociale sono stati resi più flessibili rispetto a quelli definiti dalla legislazione attuale; non viene infatti più specificata la quota di capitale sociale proveniente da fondi federali. La Confederazione detiene una quota di minoranza. Per il momento, non intende acquisire una partecipazione di maggioranza. Per garantire alla Confederazione un sufficiente margine di manovra in caso di rinnovamento della SCA, il principio della partecipazione di minoranza contenuto nell’atto normativo in vigore non è più previsto dal nuovo progetto di legge. Il valore nominale di una quota del capitale sociale sarà determinato a livello di statuto.

Art. 10 Membri

L’articolo 10 chiarisce la struttura associativa della SCA. Le disposizioni sono trasferite dallo statuto vigente alla legge. Possono aderire alla SCA le persone fisiche e giuridiche e gli enti di diritto pubblico (cpv. 1). La Confederazione è membro della SCA (cpv. 2). Essa detiene pertanto quote del capitale sociale della SCA (v. commenti all’art. 9 cpv. 2). L’adesione avviene attraverso l’acquisizione di quote del capitale sociale (cpv. 4) previa autorizzazione del consiglio di amministrazione della SCA (cfr. art. 15