Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 69 pagine

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Cpv. 5

IG eHealth e CARA approvano questo capoverso.

Santésuisse afferma che il capoverso si applica anche ai dispositivi medici, e sostiene questo aspetto ritenendolo indispensabile.

ZH, BE, LU, UR, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE, JU (tutti tranne SZ, OW

[rinuncia], GL, ZG, FR, TI, GE), GDK e VSKT fanno presente che talvolta i medicamenti per uso umano vengono prescritti per gli animali a causa della mancanza di medicamenti per uso veterinario adeguati, ma in questo caso non è necessaria una prescrizione elettronica. Di conseguenza, tutti tranne VS chiedono, così come ESCCAP e GST, che la prescrizione per gli animali sia esonerata in generale dall’obbligo di prescrizione elettronica, e propongono per il capoverso 5 la seguente precisazione: «La prescrizione di medicamenti per uso umano e la presentazione della prescrizione per il ritiro dei medicamenti prescritti […]». VS invece chiede un nuovo articolo che esoneri dall’obbligo della prescrizione elettronica la prescrizione di medicamenti per uso umano destinati agli animali.

VS sottolinea anche che in determinate situazioni, come per esempio nelle visite a domicilio o nelle prescrizioni di un medico in pensione, le prescrizioni elettroniche non sono convertibili, e propone quindi un nuovo capoverso che consenta al Consiglio federale di prevedere eccezioni al capoverso 5 a livello di ordinanza.

VS propone un nuovo capoverso che definisca vincolante l’introduzione dell’obbligo della prescrizione elettronica soltanto quando sarà disponibile un sistema informatico che soddisfi i requisiti, cosa che attualmente non avviene.

BL, SH, TG, VD, GE, JU e KAV fanno notare che non viene spiegato in dettaglio in che modo debba essere leggibile elettronicamente una prescrizione cartacea, e propongono, così come NE, di sancire che devono essere soddisfatti gli stessi requisiti stabiliti al capoverso 6.

AeG BL, AeG LU, AGZ, BBV, BEKAG, BüAeV, FMCH, FMH, GLAEG, KAeGSG, KS-GR, MedGes BS, SGAI, SGED, SNM, SRO, SSAPM, SVHA, UNION, VBSAE e VSAO chiedono di stralciare la

seconda metà dell’ultima frase, secondo cui il formato cartaceo deve essere leggibile elettronicamente.

APA ritiene che la formulazione dei capoversi 5 e 7 debba essere modificata per chiarire che la prescrizione non è obbligatoria. Inoltre chiedono che le associazioni mantello mediche e farmaceutiche disciplino in maniera più dettagliata i requisiti concernenti i sistemi o che siano per lo meno coinvolte.

AOVD, Dr. JP. Robert, GHV, GIV, GMC, GMTVD, GNV, GOHIRV, GPV, GRCO, GRSVM, GVCP,

GVG, GVPPEA, PSPE, SSO e SVM respingono questo capoverso. SSO sottolinea inoltre che un’infrastruttura sicura implica costi notevoli e in caso di interruzione elettrica o di Internet non è più possibile una trasmissione elettronica delle prescrizioni.

Cpv. 6

USAM approva espressamente questo capoverso.

H+, Insel, SGH e Unimedsuisse fanno notare che «interoperabilità» non è un concetto definito, e propongono l’espressione «in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico». JU e CARA approvano il capoverso 6 e propongono che la legge assicuri che l’interoperabilità sia garantita con il piano farmacologico di cui all’articolo 26a. BE, BL, SH, AG, TG e KAV chiedono che l’interoperabilità alla lettera b sia limitata in una prima fase alla Svizzera e sia definita all’articolo 4, affinché le informazioni relative al medicamento siano utilizzabili anche per il piano farmacologico secondo l’articolo 26a.