Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 69 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 44Fedlex · Rapporto sui risultati
GST fa riflettere sul fatto che i veterinari debbano essere coinvolti nell’elaborazione di requisiti specifici e che in questo modo la loro autonomia non venga limitata in modo sproporzionato.
Interpharma e VIPS sono del parere che questo articolo sia superfluo, in quanto Swissmedic ha già potuto fissare sinora requisiti specifici. Fanno notare inoltre che mancano le definizioni delle responsabilità.
USC, BEBV, BVAR, LBV, Prometerre, SKMV, SMP, Suisseporcs, Swiss Beef e SZZV respingono
questo articolo in quanto gli elevati requisiti aggravano ulteriormente le difficoltà di approvvigionamento, e chiedono una soluzione per assicurare l’approvvigionamento nell’ambito dei MVet. BE, AG e SSO respingono il nuovo articolo adducendo come motivo il fatto che limita la libertà terapeutica e questo non rientra nella competenza di Swissmedic. BE e AG affermano inoltre che questa disposizione potrebbe comportare conseguenze negative per l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Essi evidenziano anche che rientra nella responsabilità del personale medico e sanitario assicurare che essi siano sufficientemente qualificati per prescrivere determinati medicamenti, e che esistono già categorie di dispensazione per limitare le competenze a determinate persone. Essi propongono che gli ATMP vengano integrati in queste categorie esistenti o che vengano create nuove categorie. Chiedono pertanto di stralciare l’articolo o di introdurre un obbligo di notifica al Cantone.
7.2.13 Art. 26 Principi in materia di prescrizione, dispensazione e uso Osservazioni generali
SWR approva il capoverso 2bislettera b e i capoversi 5 e 7.
APA fa notare che al capoverso 2 sono stati tralasciati la dispensazione diretta e l’uso diretto, e propone l’aggiunta di «dispensato o usato» come segue: «Un medicamento può essere prescritto, dispensato o usato soltanto se […]».
SMVS respinge in modo veemente i nuovi requisiti derivanti dai capoversi 5–7, in quanto è impossibile attuarli, rappresentano una complicazione per i medici, generano costi, violano la protezione dei dati e perseguono obiettivi irrealistici.
Cpv. 2bis
APA approva questo capoverso.
ZG sottolinea che la riformulazione della frase «La persona per la quale la prescrizione è emessa ne acquisisce la proprietà» in «La persona per la quale la prescrizione è stata emessa può disporne autonomamente» può generare controversie, in quanto la persona non è più la proprietaria della prescrizione. Chiede, così come KAV, che sia mantenuto il tenore vigente o che siano illustrate nel rapporto esplicativo le ragioni della modifica.
BE e AG sottolineano che al capoverso 2bislettera b il riferimento alla prestazione prescritta è formulato in modo vago, e anche il riferimento a una parte delle prestazioni prescritte dovrebbe essere preso in considerazione a livello linguistico. Inoltre chiedono, così come AI, SG, GE e ARTISET (con le
associazioni di categoria CURAVIVA, INSOS e YOUVITA), che venga mantenuta la frase che
descrive che la scelta del fornitore di prestazioni non può essere limitata da ostacoli di natura tecnica.
Intergenerika, Interpharma e Scienceindustries fanno presente che alla lettera b non dovrebbe essere menzionato espressamente il fatto che il trattamento non può avvenire contro la volontà della persona coinvolta, in quanto potrebbe aprirsi un dibattito nell’ambito dell’applicazione del diritto.