Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine

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Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

bloccato. Tali dipendenze, incertezze e rischi potrebbero indurre le imprese a non investire in

questa tecnologia.

L’ordinanza prevede anche l’armonizzazione delle norme tecniche per la sicurezza stradale dopo TCS l’immatricolazione (art. 15 e 16); il TCS sostiene senza riserve la competenza in materia

dell’USTRA. Considerati i tempi estremamente rapidi con cui si succedono le innovazioni, pare in

effetti opportuno evitare una situazione che consenta alle autorità deputate all’immatricolazione di

seguire pratiche non uniformi.

Da ultimo, per quanto riguarda l’OGA, desideriamo esprimere la nostra ferma opposizione

all’articolo 17 del progetto di ordinanza in esame. Il TCS dispone di 22 centri tecnici per il collaudo,

perfettamente attrezzati e dotati dei pi˘ moderni strumenti diagnostici. I centri tecnici del TCS sono

costantemente aggiornati ai pi˘ recenti standard di controllo e sottoposti ad audit qualitativi del tutto

comparabili a quelli effettuati presso gli altri centri tecnici di collaudo.

In assenza di un esame approfondito della sicurezza stradale e operativa da parte delle autorit‡ SEV competenti, di un obbligo di segnalazione esteso e della possibilit‡ di sospendere se necessario il

riconoscimento di tipi di veicoli, mancano i presupposti per l’immatricolazione della guida

automatizzata sulle strade svizzere.

Protezione dei dati

Per quanto riguarda la protezione dei dati, le disposizioni degli articoli 7, 23, 27 e 38 sono giudicate TCS adeguate. Sarebbe, tuttavia, auspicabile una maggiore precisione, con particolare riferimento

all’articolo 7, affinchÈ il salvataggio dei dati sia consentito solo previa attivazione del sistema di

registrazione da parte del conducente.

Accogliamo con favore il fatto che nel progetto siano stati esaminati a fondo anche gli aspetti relativi LU alla protezione dei dati e che nell’OGA si sia tenuto conto delle prescrizioni in materia.

Un altro ambito riguarda la protezione dei dati. Non solo per l’immatricolazione, ma anche nel UDC caso di prodotti gi‡ presenti sul mercato sar‡ importante verificare costantemente la protezione dei

dati. Secondo le informazioni fornite dal Consiglio federale, la Svizzera Ë in procinto di allestire una

sorveglianza del mercato in grado di tenere il passo con l’evoluzione tecnologica. L’UDC è di

principio positiva verso questo modo di procedere. Tuttavia, la Confederazione deve ancora

mostrare in dettaglio la trasparenza dei controlli e della regolamentazione di tale sorveglianza del

mercato.

Per tenere il passo con il rapido sviluppo tecnico, sar‡ assolutamente necessario che le autorit‡ UDC svizzere recepiscano di continuo le norme e i regolamenti internazionali varati nel settore della

guida automatizzata, in particolare per quanto concerne le approvazioni del tipo dei veicoli a motore

prodotti in serie, che possono essere già oggi rilasciate dalle autorità svizzere. L’UDC si riserva

tuttavia la possibilit‡ di interventi in caso di limitazione eccessiva dei diritti dei cittadini svizzeri, per

esempio nel settore della protezione dei dati.

Il rapporto esplicativo relativo all’OGA parte dal presupposto che gli eventi acquisiti nel registratore BE, BS, di guida sono esclusivamente dati tecnici e non personali. Non Ë cosÏ: fintanto che Ë possibile Privatim associare i dati a un determinato detentore o conducente di veicolo, si tratta chiaramente di dati

personali di cui all’articolo 5 lettera a LPD. Per quanto concerne la mancanza di una base di diritto

formale per una profilazione effettuata dalle autorità è quindi lecito e importante che l’articolo 7

capoverso 3 OGA prescriva come norma tecnica che il registratore di guida non possa effettuare

attivit‡ di profilazione. Adottando adeguate misure tecniche si dovr‡ quindi escludere che i dati

registrati per ogni evento e provvisti di marca temporale (cfr. art. 25f cpv. 2 nLCStr) possano essere

utilizzati per valutare determinati aspetti personali della persona in questione, in particolare il suo

comportamento (cfr. art. 5 lett. f LPD). Consigliamo di rettificare le informazioni inesatte relative alla

qualit‡ degli eventi registrati come dati meramente tecnici.

Per quanto concerne l’analisi dei dati del registratore di guida, l’USAM segnala l’importanza che le USAM finalit‡ di tali dati siano chiaramente definite, soprattutto ai fini del perseguimento penale (cfr. art. 18

P-OGA). Qualsiasi utilizzo dei dati per altri scopi, per esempio l’elaborazione di misure di

indirizzamento del traffico, è espressamente respinto dall’USAM.

In relazione all’utilizzo di cui agli articoli 18–20 OGA dei dati prodotti durante l’impiego di sistemi di LB automazione legalmente prescritti di cui all’articolo 3 capoverso 1 OGA sullo stato tecnico del

veicolo e sul comportamento di guida del detentore o del conducente, occorrerebbe tenere conto

anche dei seguenti requisiti giuridici:

- omissione dell’utilizzo dei dati commerciali in violazione delle norme della buona fede di

cui all’articolo 2 LCSl;

- divieto dell’abuso di un vantaggio competitivo generato in base a una rilevazione di dati

prescritta per legge e quindi una posizione di mercato dominante ai sensi dell’articolo 7

LCart;

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