Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine
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Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
bloccato. Tali dipendenze, incertezze e rischi potrebbero indurre le imprese a non investire in
questa tecnologia.
L’ordinanza prevede anche l’armonizzazione delle norme tecniche per la sicurezza stradale dopo TCS l’immatricolazione (art. 15 e 16); il TCS sostiene senza riserve la competenza in materia
dell’USTRA. Considerati i tempi estremamente rapidi con cui si succedono le innovazioni, pare in
effetti opportuno evitare una situazione che consenta alle autorità deputate all’immatricolazione di
seguire pratiche non uniformi.
Da ultimo, per quanto riguarda l’OGA, desideriamo esprimere la nostra ferma opposizione
all’articolo 17 del progetto di ordinanza in esame. Il TCS dispone di 22 centri tecnici per il collaudo,
perfettamente attrezzati e dotati dei pi˘ moderni strumenti diagnostici. I centri tecnici del TCS sono
costantemente aggiornati ai pi˘ recenti standard di controllo e sottoposti ad audit qualitativi del tutto
comparabili a quelli effettuati presso gli altri centri tecnici di collaudo.
In assenza di un esame approfondito della sicurezza stradale e operativa da parte delle autorit‡ SEV competenti, di un obbligo di segnalazione esteso e della possibilit‡ di sospendere se necessario il
riconoscimento di tipi di veicoli, mancano i presupposti per l’immatricolazione della guida
automatizzata sulle strade svizzere.
Protezione dei dati
Per quanto riguarda la protezione dei dati, le disposizioni degli articoli 7, 23, 27 e 38 sono giudicate TCS adeguate. Sarebbe, tuttavia, auspicabile una maggiore precisione, con particolare riferimento
all’articolo 7, affinchÈ il salvataggio dei dati sia consentito solo previa attivazione del sistema di
registrazione da parte del conducente.
Accogliamo con favore il fatto che nel progetto siano stati esaminati a fondo anche gli aspetti relativi LU alla protezione dei dati e che nell’OGA si sia tenuto conto delle prescrizioni in materia.
Un altro ambito riguarda la protezione dei dati. Non solo per l’immatricolazione, ma anche nel UDC caso di prodotti gi‡ presenti sul mercato sar‡ importante verificare costantemente la protezione dei
dati. Secondo le informazioni fornite dal Consiglio federale, la Svizzera Ë in procinto di allestire una
sorveglianza del mercato in grado di tenere il passo con l’evoluzione tecnologica. L’UDC è di
principio positiva verso questo modo di procedere. Tuttavia, la Confederazione deve ancora
mostrare in dettaglio la trasparenza dei controlli e della regolamentazione di tale sorveglianza del
mercato.
Per tenere il passo con il rapido sviluppo tecnico, sar‡ assolutamente necessario che le autorit‡ UDC svizzere recepiscano di continuo le norme e i regolamenti internazionali varati nel settore della
guida automatizzata, in particolare per quanto concerne le approvazioni del tipo dei veicoli a motore
prodotti in serie, che possono essere già oggi rilasciate dalle autorità svizzere. L’UDC si riserva
tuttavia la possibilit‡ di interventi in caso di limitazione eccessiva dei diritti dei cittadini svizzeri, per
esempio nel settore della protezione dei dati.
Il rapporto esplicativo relativo all’OGA parte dal presupposto che gli eventi acquisiti nel registratore BE, BS, di guida sono esclusivamente dati tecnici e non personali. Non Ë cosÏ: fintanto che Ë possibile Privatim associare i dati a un determinato detentore o conducente di veicolo, si tratta chiaramente di dati
personali di cui all’articolo 5 lettera a LPD. Per quanto concerne la mancanza di una base di diritto
formale per una profilazione effettuata dalle autorità è quindi lecito e importante che l’articolo 7
capoverso 3 OGA prescriva come norma tecnica che il registratore di guida non possa effettuare
attivit‡ di profilazione. Adottando adeguate misure tecniche si dovr‡ quindi escludere che i dati
registrati per ogni evento e provvisti di marca temporale (cfr. art. 25f cpv. 2 nLCStr) possano essere
utilizzati per valutare determinati aspetti personali della persona in questione, in particolare il suo
comportamento (cfr. art. 5 lett. f LPD). Consigliamo di rettificare le informazioni inesatte relative alla
qualit‡ degli eventi registrati come dati meramente tecnici.
Per quanto concerne l’analisi dei dati del registratore di guida, l’USAM segnala l’importanza che le USAM finalit‡ di tali dati siano chiaramente definite, soprattutto ai fini del perseguimento penale (cfr. art. 18
P-OGA). Qualsiasi utilizzo dei dati per altri scopi, per esempio l’elaborazione di misure di
indirizzamento del traffico, è espressamente respinto dall’USAM.
In relazione all’utilizzo di cui agli articoli 18–20 OGA dei dati prodotti durante l’impiego di sistemi di LB automazione legalmente prescritti di cui all’articolo 3 capoverso 1 OGA sullo stato tecnico del
veicolo e sul comportamento di guida del detentore o del conducente, occorrerebbe tenere conto
anche dei seguenti requisiti giuridici:
- omissione dell’utilizzo dei dati commerciali in violazione delle norme della buona fede di
cui all’articolo 2 LCSl;
- divieto dell’abuso di un vantaggio competitivo generato in base a una rilevazione di dati
prescritta per legge e quindi una posizione di mercato dominante ai sensi dell’articolo 7
LCart;
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