Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine

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Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

automazione. Riteniamo pertanto che un errore umano non debba comportare l’adozione di misure

nel caso di veicoli che si trovano gi‡ in circolazione.

Art. 6 cpv. 2 lett. c: invece di ´analogaª sarebbe meglio e pi˘ chiaro: ´diversi incidenti analoghi DTC rilevanti per la sicurezzaª, salvo qualora si intendano anche incidenti di diverso genere; in tal caso

occorrerebbe allora chiarire il criterio della comparabilit‡.

A nostro avviso il trattamento come misura esclusivamente amministrativa ha poco senso. Anche CHO le conseguenze sono troppo poco incisive. Non è chiaro perché qui, all’improvviso, la responsabilità

competa al dipartimento e non all’USTRA. L’iter decisionale sembra avere motivazioni più politiche

che oggettive.

Domanda 8: Siete d’accordo con le disposizioni relative al registratore di guida (art. 7, 23, 27 e 38)?

Sostanziale approvazione (risposta affermativa nel questionario o parere equivalente)

BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, SH, AR, AI, AG, TI, VS, NE, GE, JU, ACVS, UPSA, asa, auto-schweiz,

TCS, VFAS, upi, Posta, economiesuisse, FRS, Mobilit‡ pedonale, CI CDS, CDSCS, Routiers, L-drive,

RoadCross, SAAM, SBV, UCS, Suva, SCPCS, Swissdrive, ASA, SPC, AMAG, LOXO, mybuxi, TPG

C’è da chiedersi se questo è confacente (trasparenza in contrapposizione a protezione dei dati). BE

Le disposizioni proposte sono coerenti con la LCStr nella quale Ë prescritto che si tenga in TCS considerazione il diritto internazionale (art. 25g cpv. 6 LCStr), qui espressamente riservato

all’articolo 7 capoverso 8 dell’ordinanza.

Per il resto, la disposizione Ë formulata fin nei minimi dettagli e rischia di ingenerare malintesi. La Posta, SAAM, struttura dell’articolo non è proprio di facile lettura. Invece di formulare nel capoverso 8 una norma AMAG di conflitto con ´prevalenza del capoverso 7 su 3 e 4ª, sarebbe pi˘ semplice anticipare il

capoverso 7 e dichiarare i capoversi 3 e 4 applicabili a titolo sussidiario; si tralascerebbe cosÏ il

complicato capoverso 8 e l’intero articolo sarebbe più leggibile.

TI

Mancano indicazioni chiare sulla durata di conservazione minima o massima dei dati del UCS, LB registratore di guida.

Il capoverso 1 sarebbe da stralciare perché ripete letteralmente l’articolo 25e capoverso 2 nLCStr, Posta, SAAM, senza aggiungere alcuna precisazione. AMAG

Potrebbe essere opportuno formulare in maniera più dettagliata l’articolo 7 capoverso 2: ´Le TCS registrazioni avvengono esclusivamente mentre il sistema di automazione Ë attivato.ª

Ingresso cpv 3: dal momento che la semplice memorizzazione di dati non rappresenta di per sÈ Posta, SAAM, un’attività di profilazione, non è chiaro quale problema possa comportare per i costruttori il divieto AMAG di profilazione inteso come ´prescrizione tecnicaª.

Cpv. 3: l’esclusione categorica della profilazione riduce la possibile acquisizione di conoscenze. mybuxi Per questo motivo si dovrebbe prevedere una possibilit‡ di ´opt-inª per la profilazione.

Le informazioni leggibili da macchina di cui all’articolo 7 capoverso 3 OGA, che vengono registrate LB dal registratore di guida, sono considerate «dati personali» secondo l’articolo 5 lettera a LPD. Si

deve pertanto ritenere che la legge svizzera sulla protezione dei dati si applichi sia al registratore

di guida sia ai dati leggibili da macchina riguardanti il comportamento di guida del veicolo

interessato, che vengono rilevati, raccolti, memorizzati e che sono richiamabili dal registratore di

guida. I dati presenti nel registratore di guida sono pertanto assoggettati ai principi relativi al

trattamento dati di cui all’articolo 6 LPD: il principio della buona fede e della conformit‡ allo scopo

Ë rispettato se il costruttore ha istruito il detentore secondo l’articolo 9 OGA in merito alla presenza

del sistema di automazione e alle relative funzioni. Eventualmente l’USTRA potrebbe pubblicare

una scheda informativa, un’istruzione o una lista di controllo relativa a tale obbligo di informazione.

Nel caso in cui i dati memorizzati nel registratore di guida siano comunicati all’estero (al costruttore

del veicolo), oltre alle condizioni di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera c OGA dovranno essere

rispettati anche i presupposti di cui agli articoli 16 e 17 LPD. Per analogia si rimanda anche

all’adempimento dell’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14 capoverso 1 OGA e 24 LPD: dal

momento che la segnalazione Ë rivolta a destinatari diversi (USTRA e IFPDT), secondo il parere

qui sostenuto i due messaggi devono essere forniti separatamente.

A nostro avviso si dovrebbe precisare il termine ´emergenzaª (art. 7) perchÈ alquanto vago. LU, ZG

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