Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine

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Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

regolamenti UNECE secondo l’allegato 2 numero 12 OETV risulta alquanto faticoso per il lettore.

Sarebbe pertanto opportuno, all’interno del rapporto, fare riferimento ai regolamenti principali che

definiscono gli scenari di traffico menzionati e chiarire il rapporto tra le situazioni di traffico astratte

e quelle reali. In tale contesto si dovrebbe separare chiaramente l’aspetto dell’immatricolazione

da quello della responsabilità dal momento che, per quest’ultimo, gli scenari di traffico (ipotetici)

legati all’immatricolazione non sono determinanti, mentre lo Ë la situazione di traffico concreta ed

effettiva.

Art. 4 cpv. 2 lett. a–c: nel rapporto si dovrebbe pertanto chiarire una questione fondamentale, e

cioË in che modo il recepimento generale del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 di cui

all’allegato 2 numero 112 OETV tiene conto delle varie indicazioni selettive (p. es. lett. b) del

presente progetto. Il rapporto dovrebbe contenere anche ulteriori chiarimenti relativi alla lettera c,

dal momento che questa disposizione non presenta per ora alcun contenuto normativo, ma

rimanda a disposizioni tuttora inesistenti. Sarebbe utile un rimando a un avamprogetto di

riferimento.

Art. 4 cpv. 3: oltre agli ´scenari di trafficoª (cpv. 2) e alle ´situazioni di traffico che Ë in grado di

gestireª (pag. 15 del rapporto), questo capoverso parla di «condizioni d’uso reali previste» che

devono essere armonizzate con l’«ambiente». Nel caso della guida effettiva di un veicolo

automatizzato si aggiunge la situazione di traffico reale, che diventa di importanza fondamentale

qualora si verificassero incidenti. Per consentire al lettore di destreggiarsi tra questi termini simili

tra loro ma comunque diversi, sarebbe opportuno differenziarli meglio nel rapporto o uniformarli.

Siamo d’accordo per quanto concerne le normative internazionali, ma siamo scettici sul Mobilit‡ capoverso 4 e ci chiediamo se non si debbano regolamentare piuttosto le ripercussioni delle pedonale condizioni generali (p. es. condizioni meteo o luminose) anzichÈ il riconoscimento delle condizioni

generali. Non fa infatti alcuna differenza sapere quale fenomeno meteorologico limiti la visibilit‡,

se viene riconosciuta la visibilità corretta. Proponiamo pertanto l’enumerazione seguente:

a) visibilit‡ del sistema di automazione;

b) visibilit‡ del conducente;

c) segnaletica orizzontale e tipo di area di circolazione;

d) visibilit‡ delle segnaletica orizzontale;

e) caratteristiche di aderenza dell’asfalto dell’area di circolazione;

f) ora;

g) zona geografica;

Non Ë sufficiente che siano in grado di rilevare gli elementi di cui all’articolo 4 capoverso 4. Il CHO sistema di automazione deve essere in genere in grado di gestirli, delegare la responsabilit‡ al

conducente/operatore o disinserirsi temporaneamente.

L’articolo 4 capoverso 4 stila un elenco dei diversi elementi che i sistemi di automazione devono Swissmoves essere in grado di rilevare. Tale elenco tralascia, tuttavia, altri elementi degni di nota, quali la

segnaletica, gli altri utenti, le condizioni della sede stradale…

Art. 4 cpv. 4: questa norma genera confusione in quanto presenta un elenco esaustivo di requisiti DTC che, in realt‡, dovrebbero gi‡ essere coperti dalle disposizioni esaurienti di cui ai capoversi 1 e 2.

Sarebbe pertanto utile che, nel rapporto, si spiegasse perchÈ questo capoverso Ë necessario e

perché, nell’ambito di impiego previsto, il veicolo non deve per esempio essere in grado di rilevare

anche gli altri utenti della strada.

Secondo la lettera a non si intendono tanto le condizioni meteorologiche generali (situazione

meteo in generale) quanto piuttosto la situazione atmosferica concreta. In ultima analisi, il veicolo

dovrebbe rilevare se, all’interno o all’esterno dell’ambito di impiego, sono presenti movimenti per

i quali Ë stato progettato. CiÚ potrebbe essere formulato per esempio nel modo seguente: ´Il

sistema di automazione deve garantire che, all’interno dell’ambito di impiego previsto, assume

solo funzioni di guidaª (cfr. art. 25a P-LCStr). I parametri in base ai quali effettuare queste

operazioni dovrebbero essere lasciati alla tecnologia del costruttore, che Ë destinata ad evolvere.

Nel rapporto Ë possibile fare eventualmente riferimento ai criteri menzionati alle lettere a–e.

Art. 4 cpv. 4: secondo il rapporto esplicativo l’elenco è esaustivo. L’indicazione delle condizioni BS meteorologiche generali di cui alla lettera a non Ë invece da intendersi come completa. Chiediamo

pertanto che questa distinzione sia meglio precisata nel rapporto esplicativo e, se possibile, sia

aggiunto un elenco esaustivo di condizioni meteorologiche generali. Verificare, per esempio, se

anche le ´forze lateraliª come quelle che possono essere causate da venti forti siano da inserire

come ulteriore lettera.

Art. 4 cpv. 4 lett. d: oltre alla segnaletica orizzontale deve essere menzionata esplicitamente

anche la segnaletica verticale.

47/131 ASTRA-D-63D73401/674