Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine

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Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

lettera a in termini di contenuto. Infine, il termine ´valutareª non sembra molto appropriato in quanto

qui si tratta di una constatazione pi˘ che di un giudizio.

Cpv. 4: il primo periodo ha carattere dichiaratorio ed Ë superfluo nella misura in cui la rilevazione

dei dati è già regolamentata nell’articolo 13 capoverso 4. Lo stesso dicasi per il rimando indiretto al

diritto UE e ai regolamenti UNECE presente nel secondo periodo. La finalit‡ del trattamento

potrebbe essere inserita direttamente nell’articolo 13 capoverso 4 e l’intero capoverso 4 potrebbe

quindi essere stralciato.

L’articolo 25g capoverso 4 nLCStr disciplina l’accesso ai dati del registratore di guida da parte delle Privatim autorità di immatricolazione per le finalità ivi menzionate. Se ora l’articolo 19 capoverso 1 lettera a

OGA consente a svariate autorit‡ di trattare i dati per i propri compiti esecutivi specifici e menziona

anche i dati del registratore di guida di cui all’articolo 25g capoverso 4 LCStr, si ha l’errata

impressione che anche altre autorit‡ oltre a quelle di immatricolazione potrebbero rivendicare che il

trattamento di tali dati è indispensabile per l’adempimento dei loro compiti, cosa che esulerebbe

chiaramente dall’articolo 25g LCStr. Consigliamo pertanto di eliminare la parte ´nonchÈ i dati del

registratore di guida (art. 25g cpv. 4 LCStr)ª. Se lo si ritiene necessario, Ë possibile prevedere una

lettera specifica per il trattamento dei dati da parte delle autorit‡ di immatricolazione; pensiamo

tuttavia che non sia necessario ripetere nell’OGA il contenuto dell’articolo 25g capoverso 4 LCStr.

L’articolo 19 capoverso 4 dovrebbe essere integrato aggiungendo che i dati rilevanti per gli esami BE, AG successivi e direttamente richiesti dall’USTRA torneranno ai Cantoni.

Sostanziale respingimento (risposta negativa nel questionario o parere equivalente)

BS, DTC, ASA, CHO, Swissmoves

Si fa notare che l’articolo 19 capoverso 1 lettera a OGA consente a svariate autorit‡ di trattare i dati BS per i propri compiti esecutivi specifici e che, in tale ambito, menziona anche i dati del registratore di

guida di cui all’articolo 25g capoverso 4 LCStr. Può così sorgere l’impressione che anche altre

autorit‡ oltre a quelle di immatricolazione potrebbero rivendicare che il trattamento di tali dati Ë

indispensabile per l’adempimento dei loro compiti, cosa che esulerebbe chiaramente

dall’articolo 25g LCStr.

» opportuno raccogliere pi˘ dati finchÈ i sistemi di IA non saranno sufficientemente validi. CHO

Inserimento di una lettera: SVV

e. per l’accertamento degli incidenti o la valutazione delle infrazioni le società d’assicurazione

possono richiedere i dati alle autorit‡ di polizia, di giustizia o amministrative

Art. 19 cpv. 1 lett. a e cpv. 2: invece di citare espressamente i diversi soggetti interessati, riteniamo Swissmoves più ragionevole, anche ai fini di una maggiore flessibilità, l’utilizzo della dicitura «uffici federali».

Art. 19 cpv. 1 lett. a: andrebbe inoltre prevista la possibilit‡ di delega delle competenze (mandatari

esterni specializzati).

Per quale ragione l’articolo 19 capoverso 3 è l’unico in cui si fa riferimento al miglioramento della

sicurezza operativa?

Per quale ragione l’accesso a dati riguardanti manovre ricorrenti e inconsuete che provochino

significativi disagi alla circolazione non sono espressamente indicati?

Per facilitare la comprensione di questa norma sarebbe utile spiegare prima nel rapporto quale DTC capoverso ha validit‡ per quali veicoli e motivare brevemente le differenziazioni adottate a questo

proposito. Anche la struttura alquanto complicata della norma necessita di chiarimenti.

Cpv. 1 lett. a: secondo il rapporto, l’articolo 19 OGA si basa sull’articolo 25g capoversi 4 e 5 nLCStr,

secondo cui i dati del registratore di guida (dati tecnici) possono essere trattati dalle autorit‡ di

immatricolazione nel quadro dell’esame successivo dei veicoli per verificare la funzionalità del

sistema di automazione. L’articolo 1 lettera a riguarda invece in primo luogo il trattamento di dati

personali per l’identificazione di diversi attori (operatori, detentori ecc.), che non può essere basato

sull’articolo 25g capoversi 4 e 5 nLCStr. Nel rapporto dovrebbe quindi essere indicata la base legale

per il trattamento di dati personali e al tempo stesso si dovrebbe spiegare in che misura la lettera a

è necessaria, tenuto conto che già in passato, nell’esecuzione delle prescrizioni relative ai veicoli,

era richiesta l’identificazione delle persone determinanti e che si applica la LPD. Inoltre, la

disposizione potrebbe essere formulata in maniera pi˘ semplice come segue: ´Nella misura

necessaria per svolgere i propri compiti esecutivi, l’USTRA, l’UFCOM, l’UFT, l’UDSC, l’esercito

nonché le autorità cantonali e comunali possono trattare le informazioni per l’identificazione di

operatori, detentori di veicoli, richiedenti, proprietari terrieri, titolari di approvazioni, numeri di targa

e di telaio nonchÈ i dati del registratore di guida (art. 25g cpv. 4 LCStr)ª.

Cpv. 1 lett. b: questo capoverso potrebbe essere formulato in maniera pi˘ chiara come segue: ´Le

autorit‡ nazionali possono scambiare tra loro dati tecnici su base discrezionale, dati personali non

degni di particolare protezione solo se richiesto dal compito specifico o se indicato ai fini di

un’esecuzione uniforme».

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