Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine
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Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
Domanda 20: Siete d’accordo con le disposizioni relative al trattamento dei dati nell’ambito dell’esecuzione (art. 19)?
Sostanziale approvazione (risposta affermativa nel questionario o parere equivalente)
ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PS, ACVS, UPSA, asa, auto-schweiz, TCS, VFAS, Posta, economiesuisse, FRS, Mobilit‡ pedonale, CI CDS, CCPCS, CDDGP, CDSCS, Routiers, L-drive, RoadCross, SAAM, SBV, UCS, SCPCS, SPC, AMAG, FOR, KpOW, LOXO, Mobility, TPG
Nel commento all’articolo in esame si legge che la base legale per il trattamento dei dati interessati VD è costituita dall’articolo 25g capoversi 4 e 5 nLCStr, ma che deve essere l’ordinanza a definire le
autorit‡ autorizzate al trattamento dei dati e a disciplinare le finalit‡ per cui queste operazioni sono
consentite. Dall’esame dell’articolo 25g capoversi 4 e 5 nLCStr risulta tuttavia che a essere citate
sono esclusivamente le autorità d’immatricolazione. L’articolo 19 capoverso 1 lettera a OGA
prevede d’altro canto che l’USTRA, l’UFCOM, l’UFT, l’UDSC, l’esercito nonché le autorità cantonali
e comunali possano trattare i dati nell’ambito dello svolgimento dei compiti esecutivi di loro
competenza. Alla lett. b Ë previsto lo scambio di dati personali tra tutte le autorit‡ nazionali. Pare
quindi che l’articolo 19 OGA contempli possibilit‡ di trattamento assai pi˘ estese di quelle previste
dalla LCStr. Per una maggiore trasparenza, sarebbe opportuno rivedere la formulazione della prima
parte del commento all’articolo 19 OGA, precisando che si tratta di trattamenti diversi da quelli citati
all’articolo 25g nLCStr, che interessano altre autorit‡ e perseguono finalit‡ diverse.
Accogliamo tuttavia con favore il fatto che sia stato chiaramente precisato il divieto di svolgere VD attivit‡ di profilazione (o creare profili della personalit‡), attivit‡ questa che richiederebbe una
specifica base legale. Siamo dell’avviso che al commento generale andrebbe aggiunto il divieto di
trattare dati personali sensibili (il divieto di trattamento di simili dati Ë citato solo in relazione alla
lett. b).
Per facilitare la comprensione di questa norma sarebbe utile spiegare prima nel rapporto quale Posta, SAAM, capoverso ha validit‡ per quali veicoli e motivare brevemente le differenziazioni adottate a questo AMAG proposito. Anche la struttura alquanto complicata della norma necessita di chiarimenti.
Cpv. 1 lett. a: secondo il rapporto, l’articolo 19 OGA si basa sull’articolo 25g capoversi 4 e 5 nLCStr,
secondo cui i dati del registratore di guida (dati tecnici) possono essere trattati dalle autorit‡ di
immatricolazione nel quadro dell’esame successivo dei veicoli per verificare la funzionalità del
sistema di automazione. L’articolo 1 lettera a riguarda invece in primo luogo il trattamento di dati
personali per l’identificazione di diversi attori (operatori, detentori ecc.), che non puÚ essere basato
sull’articolo 25g capoversi 4 e 5 nLCStr. Nel rapporto dovrebbe quindi essere indicata la base legale
per il trattamento di dati personali e al tempo stesso si dovrebbe spiegare in che misura la lettera a
Ë necessaria, tenuto conto che già in passato, nell’esecuzione delle prescrizioni relative ai veicoli,
era richiesta l’identificazione delle persone determinanti e che si applica la LPD. Inoltre, la
disposizione potrebbe essere formulata in maniera pi˘ semplice come segue: ´Nella misura
necessaria per svolgere i propri compiti esecutivi, l’USTRA, l’UFCOM, l’UFT, l’UDSC, l’esercito
nonché le autorità cantonali e comunali possono trattare le informazioni per l’identificazione di
operatori, detentori di veicoli, richiedenti, proprietari terrieri, titolari di approvazioni, numeri di targa
e di telaio nonchÈ i dati del registratore di guida (art. 25g cpv. 4 LCStr)ª.
Cpv. 1 lett. b: questo capoverso potrebbe essere formulato in maniera pi˘ chiara come segue: ´Le
autorit‡ nazionali possono scambiare tra loro dati tecnici su base discrezionale, dati personali non
degni di particolare protezione solo se richiesto dal compito specifico o se indicato ai fini di
un’esecuzione uniforme».
Cpv. 1 lett. c: questa disposizione parla in generale di ´prescrizioni sull’approvazione del tipo
riconosciuteª. Per maggiore chiarezza si dovrebbe aggiungere che si tratta delle ´prescrizioni
sull’approvazione del tipo riconosciute dalla Svizzera». La parte finale del periodo pare alquanto
problematica, dal momento che l’ordinanza vorrebbe apparentemente determinare la finalità del
trattamento dei dati in maniera unilaterale secondo il diritto UE e UNECE, intento che in linea di
principio non Ë possibile e dovrebbe invece essere coordinato con la finalit‡ della fornitura dei dati.
Cpv. 1 lett. d: nel rapporto si dovrebbe chiarire che i dati tecnici e i dati individuali anonimizzati di
cui alle lettere a–c non rientrano nella lettera d. Il capoverso potrebbe quindi essere formulato in
maniera pi˘ semplice come segue: ´i dati personali di cui alle lettere a–c sono trasmessi su richiesta
attraverso l’accesso online a una piattaforma sicura o attraverso e-mail criptateª.
Cpv. 2: questo capoverso riguarda le stesse autorit‡ e gli stessi dati di cui al capoverso 1 lettera a.
Il primo concerne il trattamento dei dati, il secondo lo scambio dei dati, mentre sarebbe pi˘ logico
invertire l’ordine. Avrebbe senso accorpare entrambe le disposizioni, dal momento che anche il
capoverso 1 lettere b e c disciplina lo scambio di dati, ma occorrerebbe prima chiarire il rapporto tra
le due disposizioni.
Cpv. 3: la portata di questa norma non Ë chiara, dal momento che non contiene alcun riferimento a
veicoli. Inoltre, il secondo periodo dell’ingresso dovrebbe essere già coperto dal capoverso 1
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