Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine
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Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
come dimostra l’esperienza, praticamente non vengono mai lette dal rilevatario. Una conferma
scritta dell’avvenuta istruzione non assicura inoltre che l’istruzione si sia effettivamente svolta e
tanto meno che il conducente ´ne conosca sufficientemente il funzionamentoª, come si suppone
nel rapporto. Inoltre, ci saranno anche acquirenti ecc. che sono gi‡ informati e per i quali, di
conseguenza, non hanno senso né l’informazione né la conferma scritta. Sarebbe un passo
delicato compensare queste mancanze di attuazione concreta con sanzioni penali. Il reato Ë poi
inteso in senso pi˘ esteso rispetto allo stesso obbligo di informazione. Di conseguenza, sarebbe
evidentemente possibile comminare multe anche senza incidente o in assenza di un fatto rilevante
per la sicurezza, quindi alla stregua di un reato astratto di esposizione a pericolo. La disposizione
sembra incoerente e superflua. » lecito supporre che le persone ragionevoli siano personalmente
interessate ad assumere dimestichezza con le funzioni dei veicolo, prima di mettersi al volante.
Qualora non lo facessero, in caso di incidente sosterranno le conseguenze in base al diritto penale
e al diritto in materia di responsabilit‡ civile. Inoltre, gi‡ ai sensi del diritto vigente puÚ sussistere
il caso di mancata padronanza del veicolo (anche senza incidente) che comporta conseguenze
penali (cfr. art. 31 e 90 LCStr).
Siamo in linea di principio d’accordo che una conservazione della durata di 10 anni Ë sufficiente, Mobilit‡ ma si dovrebbero evitare vuoti normativi. Esempio: nel caso di fornitori di servizi di car sharing il pedonale cui parco veicoli Ë dotato per anni dello stesso sistema di automazione, i clienti potrebbero avere
accesso ai veicoli anche dopo 10 anni, mentre la firma sull’avvenuta informazione sarebbe già
stata distrutta. Proponiamo pertanto la formulazione seguente:
la conferma della parte contraente deve essere conservata per almeno dieci anni o fintanto che
si continua ad avere accesso al sistema di automazione e, su richiesta, essere messa a
disposizione delle autorit‡ di perseguimento penale.
L’orizzonte temporale è eccessivo. In base alle possibili fattispecie penali 5 anni dovrebbero BE essere sufficienti.
Il termine di conservazione di 10 anni non Ë realizzabile e nemmeno conforme alla protezione dei AMAG dati.
Sostanziale respingimento (risposta negativa nel questionario o parere equivalente)
LU, UR, ZG, PS, I Verdi, UPSA, auto-schweiz, VFAS, Posta, DTC, economiesuisse, FRS, Routiers, SAAM, SBV, ASA, mybuxi, TPG, CHO
» lecito supporre che le persone ragionevoli siano personalmente interessate ad assumere PLR, DTC, autodimestichezza con le funzioni dei veicolo, prima di mettersi al volante. » opportuno evitare schweiz, VFAS, un’eccessiva cautela nella regolamentazione. La norma prevista nell’articolo 21, secondo cui economiesuisse, l’obbligo di informazione nel caso dei veicoli automatizzati si deve estendere oltre quello previsto TPG per i veicoli tradizionali, non ci sembra coerente, dal momento che alla polizia non interessa, per
esempio, se l’acquirente sia a conoscenza del funzionamento del sistema di assistenza o dei fari
antinebbia. Il PLR è del parere che si dovrebbe evitare un’eccessiva cautela nella
regolamentazione.
Per motivi legati alla sicurezza della circolazione siamo in generale contrari all’impiego dei veicoli PS con richiesta di ripresa del controllo (cfr. motivazione nella lettera accompagnatoria).
In caso di consegna di un veicolo non Ë sufficiente tenere conto solamente della protezione dei Routiers dati. Con la consegna si devono assicurare anche l’utilizzo affidabile e la formazione degli
operatori. Non Ë certo che il contesto di questa ordinanza sia a tal fine sufficiente.
Come si rapporta questo con gli articoli 9 e 10? LÏ si trova qualcosa di analogo, semplicemente SVV formulato in maniera meno concreta (senza conferma scritta e obbligo di custodia) e senza
restrizione ai casi di vendita/noleggio/leasing.
L’obbligo di informazione è già precisato nell’articolo 9. economiesuisse,
auto-schweiz, VFAS, DTC, TPG
Queste prescrizioni dovrebbero avere validit‡ non solo nel caso di operazioni commerciali, ma LU, UR, ZG anche nel caso di passaggi privati di veicoli. Riteniamo che la consegna di veicoli tra privati sia
pi˘ rischiosa rispetto ai fornitori professionisti.
Proponiamo inoltre che le istruzioni debbano essere confermate ogni volta che si avvia il veicolo, LU come avviene gi‡ oggi per i sistemi di navigazione.
Siamo in linea di principio d’accordo che una conservazione della durata di 10 anni Ë sufficiente, SBV ma si dovrebbero evitare vuoti normativi. Esempio: nel caso di fornitori di servizi di car sharing il
cui parco veicoli Ë dotato per anni dello stesso sistema di automazione, i clienti potrebbero avere
accesso ai veicoli anche dopo 10 anni, mentre la firma sull’avvenuta informazione sarebbe già
stata distrutta. Proponiamo pertanto la formulazione seguente:
77/131 ASTRA-D-63D73401/674