Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Per consentire un futuro utilizzo di questi sistemi anche al di fuori di test e raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, il 17 marzo 2023 l’Assemblea federale ha decretato una revisione parziale della LCStr4 e conferito al Consiglio federale la competenza di disciplinare i seguenti casi di applicazione:
- secondo l’articolo 25b capoverso 1 nLCStr il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni e in che misura il conducente di un veicolo a guida automatizzata è esonerato dai suoi doveri di attenzione e di controllo. Questo caso di applicazione concerne i veicoli che necessitano ancora di un conducente, ma che in determinate circostanze possono assumere completamente e permanentemente le funzioni di guida senza che il guidatore debba costantemente sorvegliare il sistema;
- secondo l’articolo 25b capoverso 2 nLCStr il Consiglio federale può prevedere che i veicoli a guida automatizzata possano effettuare manovre in assenza del conducente in aree di parcheggio, purché separate dal resto del traffico e dalle aree destinate a pedoni e ciclisti;
- secondo l’articolo 25c nLCStr il Consiglio federale può disciplinare le condizioni alle quali un veicolo dotato di un sistema di automazione può circolare su tratti prestabiliti in assenza del conducente;
- l’articolo 25d nLCStr prevede infine che il Consiglio federale possa autorizzare a circolare i veicoli di dimensioni ridotte e a bassa velocità privi di conducente su tratti non necessariamente prestabiliti, sollevando gli operatori da parte dei loro doveri.
Nella legge sono stabilite altre condizioni quadro che i veicoli a guida automatizzata devono soddisfare e di cui il Collegio deve tenere conto nell’esercizio delle sue competenze. I veicoli devono in particolare essere dotati di un registratore di guida che rilevi le interazioni tra sistema di automazione e conducente od operatore e tenga traccia degli eventi che si verificano mentre è attivo il sistema di automazione. È inoltre stabilito chi ha diritto ad accedere ai dati rilevati dal registratore di guida e a che scopo5. Dalla regolamentazione a livello legislativo si desume inoltre l’assenza di una base legale per la creazione di profili della personalità (il cosiddetto profiling).
Al Consiglio federale non è dunque concessa la competenza di disciplinare tutti i possibili casi di applicazione della guida automatizzata. Rimane esclusa soprattutto la facoltà di disciplinare i veicoli automatizzati in grado di circolare sempre senza conducente, che potranno tuttavia essere immatricolati nel quadro di esperimenti finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze. Le competenze conferite al Collegio devono riguardare perlomeno i casi di applicazione in grado di acquisire rilevanza pratica entro l’inizio degli anni 2030, quando sarà avviata un’ulteriore modifica di legge basata sulle conoscenze disponibili in quel momento, che includa ulteriori casi di applicazione e
4 FF 2023 791
5 Art. 25g nLCStr.