Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine

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sistema di vigilanza del mercato in grado di stare al passo con i più recenti sviluppi tecnologici, orientandosi alle attuali prescrizioni europee in materia.

1.2.3 Casi di applicazione della guida automatizzata

Il primo caso di applicazione disciplinato nel disegno di ordinanza concerne i veicoli in cui il conducente deve riprendere il controllo quando il sistema di automazione lo richiede. Contrariamente a quanto previsto nel diritto vigente, una volta attivato il sistema di automazione il conducente potrà lasciare volante e senza dover sorvegliare costantemente traffico e veicolo. Dovrà tuttavia essere pronto a riassumerne il comando in qualsiasi momento se richiesto dal sistema o se avrebbe dovuto accorgersi che il sistema ha raggiunto i limiti di impiego. Allo stato attuale della tecnica le attività esulanti dalla guida che il conducente può esercitare rimangono circoscritte ad un ambito ristretto.

Il secondo caso di applicazione concerne i veicoli privi di conducente che circolano su tratti prestabiliti sotto la sorveglianza di un operatore. In questi casi i detentori devono assicurarsi che i mezzi non siano messi in funzione senza la sorveglianza di un operatore e che le funzioni indipendenti dalla guida, finora assunte dal conducente, vengano comunque svolte. Gli operatori devono interagire con il sistema di automazione (ad es. verificare e confermare manovre proposte dal veicolo in situazioni speciali) e fungere da interlocutori degli occupanti del mezzo. I veicoli privi di conducente possono circolare solo su percorsi prestabiliti e autorizzati dalle autorità competenti, che possono comprendere sia tutte le vie di circolazione all’interno di una regione sia tratti di strade ad alta capacità e autostrade. Il detentore del veicolo deve dimostrare che i tratti proposti sono idonei alla circolazione di veicoli privi di conducente e che non si prevedono ripercussioni negative a livello di sicurezza stradale e di fluidità del traffico. La valutazione delle domande spetta in linea di principio al Cantone in cui deve essere ammesso il veicolo in questione. Se i tratti proposti si estendono anche al territorio di altri Cantoni o includono strade nazionali, il Cantone di immatricolazione deve ottenere il consenso del Cantone interessato o dell’USTRA.

Il terzo caso di applicazione concerne il parcheggio automatico di veicoli in assenza del conducente. Secondo i regolamenti nazionali noti o i disegni normativi europei, l’omologazione può essere rilasciata solo se il sistema di parcheggio automatico può essere attivato unicamente su aree di parcheggio autorizzate dalle autorità. L’autorizzazione dell’area di parcheggio e la valutazione della sua idoneità al parcheggio automatico incombe all’autorità competente secondo la normativa cantonale. L’area di parcheggio deve essere accessibile soltanto da entrate e uscite separate, ma può essere aperta anche a veicoli convenzionali. Diverse funzioni operative necessarie per il parcheggio automatico (ad es. identificazione del veicolo) possono essere espletate dall’infrastruttura esterna al veicolo a seconda dell’omologazione del mezzo in questione e dietro domanda esplicita del costruttore o di una persona da questi autorizzata. Dopo l’attivazione del sistema di automazione, la manovra può essere effettuata solo dopo aver accertato che il veicolo si trovi nella zona di consegna contrassegnata, averlo identificato e avergli assegnato un posto libero.

La LCStr riveduta prevede un quarto caso di applicazione. Il Consiglio federale potrebbe infatti autorizzare a circolare a condizioni agevolate, ossia non limitatamente 7/45