Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine

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a tratti specifici e senza obbligo di monitoraggio da parte di un operatore, anche veicoli privi di conducente di dimensioni ridotte e a bassa velocità, fra cui potrebbero ad esempio rientrare i robot per le consegne. Come già spiegato nel suo messaggio, il Consiglio federale non intende tuttavia avvalersi di questa competenza in una prima fase. Allo stato attuale, l’impiego di simili veicoli genera seri conflitti di interesse. In considerazione delle caratteristiche e degli ambiti di impiego nonché delle basse velocità, si pone soprattutto la questione di dove farli circolare visto che le basse velocità li rendono difficilmente idonei all’impiego su strada.

Viene inoltre concessa all’USTRA la competenza di rilasciare autorizzazioni che derogano a determinati requisiti, quali tra gli altri il possesso dell’omologazione, in modo tale da consentire ad esempio ai veicoli a guida automatizzata immatricolati a titolo sperimentale di poter continuare ad essere utilizzati regolarmente una volta riuscito l’esperimento e fornite determinate prove di sicurezza.

1.2.4 Formazione e perfezionamento delle persone coinvolte

L’utilizzo di sistemi di automazione implica anche l’acquisizione di nuove competenze e conoscenze e ciò vale sia per i veicoli che continuano a necessitare di un conducente sia per quelli che ne sono privi. Per non intralciare inutilmente la diffusione di veicoli a guida automatizzata, si rinuncia a un apposito esame di guida e si prescrive una formazione obbligatoria unicamente per i veicoli senza conducente. Chi guida o monitora un veicolo a guida automatizzata è tenuto a conoscere le funzionalità del sistema e prendere visione delle istruzioni d’uso del costruttore, cui spetta l’obbligo di fornirne di idonee. Chi acquista un veicolo a guida automatizzata deve essere informato dal rivenditore sull’utilizzo conforme del sistema di automazione e sui dati memorizzati al riguardo. Nel caso di veicoli privi di conducente, l’operatore o la persona che se necessario guida manualmente un veicolo sprovvisto di comandi convenzionali (ad es. mediante telecomando) deve seguire una formazione presso il costruttore. Come già detto, per i veicoli che necessitano ancora di un conducente non è prescritta una formazione complementare. Nonostante il Fondo di sicurezza stradale incoraggi e promuova già oggi il perfezionamento facoltativo, che dovrebbe tenere maggiormente conto dei sistemi di assistenza e automazione, l’esperienza acquisita mostra che solo pochi conducenti seguono volontariamente dei corsi di perfezionamento per ottimizzare le proprie capacità, ragion per cui occorre integrare tali tematiche già nella formazione per il conseguimento della patente.

1.3 Aspetti attuativi

L’attuazione delle disposizioni in materia di guida automatizzata avverrà nel quadro delle già consolidate strutture del diritto in materia di circolazione stradale.

Secondo l’articolo 106 capoverso 2 LCStr, se il Consiglio federale non ha designato un’apposita autorità federale, la responsabilità di eseguire le norme della circolazione stradale spetta ai Cantoni. Ne testi d’ordinanza l’esame dei veicoli prima dell’immatricolazione e il rilascio di licenze di circolazione e targhe sono sostanzialmente di loro competenza, mentre la Confederazione è responsabile per i mezzi dell’esercito e altri veicoli federali nonché di aziende di trasporto in concessione. Questa ripartizione dei