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Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 7 pagine
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742.122Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
a. attesta di essere assicurata per un importo pari ad almeno 100 milioni di franchi totali per sinistro e l’importo è disponibile almeno due volte per ogni anno civile; oppure
b. presenta garanzie equivalenti.
2Se la copertura assicurativa si estingue prima della data indicata nel certificato assicurativo, nel contratto d’assicurazione la compagnia d’assicurazione deve impegnarsi a coprire le pretese di risarcimento secondo le disposizioni dello stesso fino al momento della revoca dell’autorizzazione, ma al massimo per 15 giorni dopo che l’UFT è stato informato della fine del contratto. Come data della revoca vale il giorno in cui è passata in giudicato la decisione di revoca.
Art. 9
La copertura assicurativa per le imprese estere deve essere della stessa portata di quella per le imprese svizzere.
Art. 9a cpv. 1, frase introduttiva e lett. b ed e, nonché cpv. 2
1Concerne soltanto il testo francese
b. Concerne soltanto il testo francese
e. le limitazioni della capacità note di durata superiore a sette giorni consecutivi e che causano restrizioni del volume di traffico stimato superiori al 30 per cento al giorno nonché le loro ripercussioni sulle capacità di ogni tipo di traffico.
2Se necessario, contiene dati sugli orari previsti di arrivo, partenza e transito. Può contenere altresì dati sulle limitazioni della capacità di massimo sette giorni consecutivi o che causano restrizioni del volume di traffico stimato inferiori al 30 per cento al giorno nonché le loro ripercussioni sulle capacità di ogni tipo di traffico.
Rubrica prima dell’art. 10
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 11 cpv. 1
1L’attribuzione ordinaria delle tracce è effettuata dal Servizio di assegnazione delle tracce in sintonia con la procedura in materia di orario. L’UFT fissa le scadenze per la richiesta delle tracce e la procedura d’attribuzione d’intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce, applicando lo schema di cui all’allegato VII della direttiva 2012/34/UE3, unitamente a quelle per la procedura in materia di orario. L’attribuzione
3 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; modificata da ultimo dalla decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l’allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69.