Progetto

Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

742.122Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2Il gestore dell’infrastruttura disciplina e pubblica i dettagli nelle condizioni fondamentali dell’accesso alla rete di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera d.

Art. 17 e 19 cpv. 3 lett. e

Abrogati

Art. 19a cpv. 6

6L’UFT può semplificare o stabilire forfettariamente i fattori di prezzo, i supplementi e gli sconti applicabili alle corse su tratte a scartamento ridotto, su tratte in prossimità del confine o con veicoli storici.

Art. 19c

Abrogato

Art. 20a cpv. 3

3Le imprese di trasporto ferroviario misurano il consumo di energia elettrica con appositi dispositivi installati sui veicoli. Per questi dispositivi devono disporre di un certificato di conformità rilasciato sulla base di una valutazione della conformità effettuata da un organismo notificato. Se lungo le tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie e lungo la tratta non interoperabile a scartamento normale Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzburg non misurano il consumo di energia elettrica con questi dispositivi, dal 1° gennaio 2020 il gestore dell’infrastruttura applica un supplemento del 25 per cento al valore di riferimento forfettario stabilito per la categoria di treno corrispondente. L’UFT stabilisce i valori di riferimento forfettari in base alle mediane misurate per ogni categoria di treno.

Art. 22 Prestazioni supplementari

1I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari in funzione della domanda e del valore dell’impianto, secondo l’ubicazione e senza discriminazioni, e li pubblicano:

a. utilizzazione di impianti di carico pubblici di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettera f Lferr;

b. occupazione del binario sulla tratta in caso di periodo d’attesa chiesto dall’impresa di trasporto ferroviario, non dovuto al traffico sistematico;

c. stazionamento di veicoli ferroviari.

2I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari, senza discriminazioni e secondo i principi di cui all’articolo 19, e li pubblicano:

a. disposizione di manovre;

b. manovre in stazioni di smistamento;

c. liberazione di una tratta al di fuori delle ore d’esercizio abituali;