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Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 7 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
d. onere supplementare in caso di ordinazioni di tracce avvenute dopo le ore 17 del giorno precedente (art. 11 cpv. 3 lett. a);
e. onere supplementare in caso di modifiche di tracce già attribuite;
f. compiti speciali e compiti di pianificazione correlati a spedizioni straordinarie.
3I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari, sempreché queste possano essere proposte con l’infrastruttura e il personale disponibili e senza discriminazioni, in modo da coprire tutti i costi, e li pubblicano:
a. approvvigionamento stazionario di veicoli in acqua, pressione e corrente;
b. eliminazione di rifiuti, feci e acque di rifiuti;
c. prestazioni del servizio manovra, nella misura in cui non sono fornite in stazioni di smistamento;
d. utilizzazione di impianti di trasbordo per il trasporto di merci come pure di gru e altri dispositivi di trasbordo;
e. prestazioni supplementari per l’informazione all’utenza;
f. ausili per gli accompagnatori di treni del traffico a lunga distanza volti a migliorare la gestione dell’esercizio, in particolare la videosorveglianza dei bordi dei marciapiedi.
II
L’allegato 2 è abrogato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr