Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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Articolo 17
Trasmissione spontanea di informazioni
(1) Fatto salvo il proprio diritto nazionale, ogni Stato Parte può trasmettere a un altro Stato Parte che non ne abbia fatto richiesta informazioni relative ai crimini ai quali applica la presente Convenzione qualora ritenga che tali informazioni possano aiutare lo Stato Parte destinatario a condurre o concludere con successo indagini o procedimenti penali oppure indurre quest’ultimo Stato Parte a formulare una richiesta conforme alla presente Convenzione. Fatte salve disposizioni più favorevoli in altri strumenti giuridici, provvedono alla trasmissione spontanea di informazioni le autorità competenti degli Stati Parte interessati.
(2) La trasmissione di informazioni ai sensi del paragrafo 1 deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali nello Stato Parte trasmittente.
(3) Le autorità competenti che ricevono le informazioni si conformano alla richiesta dello Stato parte trasmittente di mantenere dette informazioni riservate, anche se solo temporaneamente, o di applicare restrizioni al loro utilizzo.
(4) Fatto salvo il paragrafo 3 lo Stato Parte destinatario può divulgare, nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, prima di divulgarle, lo Stato Parte destinatario preavvisa lo Stato Parte trasmittente e, se richiesto, si consulta con quest’ultimo. Se, eccezionalmente, un preavviso non fosse possibile, lo Stato Parte destinatario comunica senza indugio allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni.
(5) Lo Stato Parte trasmittente può chiedere che le informazioni trasmesse non siano utilizzate come prove in un procedimento penale prima che sia stata accolta una richiesta d'assistenza giudiziaria.
Articolo 18
Spese
(1) Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta secondo la presente Convenzione sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso tenore della Convenzione o diverso accordo tra gli Stati Parte in questione. Se, per eseguire la richiesta, è o sarà necessario sostenere spese