Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.
(2) Lo Stato Parte richiedente prende a carico o rimborsa le spese seguenti a meno che lo Stato Parte richiesto non rinunci al rimborso parziale o integrale di tali spese:
a) le spese cagionate dall’intervento di periti nel territorio dello Stato Parte richiesto;
b) le spese sostenute per stabilire e mettere a disposizione collegamenti video o telefonici;
c) la retribuzione degli interpreti messi a disposizione dallo Stato Parte richiesto;
d) le indennità ai testimoni e le loro spese di trasferta nello Stato Parte richiesto. (3) Le spese per il trasferimento di un detenuto nello Stato Parte richiedente secondo l’articolo 36 sono a carico dello Stato Parte richiedente.
(4) Le spese per il trasferimento di un estradando nello Stato Parte richiedente sono a carico dello Stato Parte richiedente.
(5) Le spese per il trasferimento di un condannato nello Stato Parte chiamato a eseguire la condanna sono a carico di quest’ultimo.
Articolo 19
Terminologia in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione
Ai fini della presente Convenzione s’intende per:
a) confisca: lo spossessamento permanente di beni per decisione di un tribunale o di un’altra autorità competente;
b) congelamento o sequestro: il divieto temporaneo di trasferimento, conversione, disposizione o movimento di beni, o il fatto di assumere temporaneamente la