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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Capitolo II

Autorità centrali e comunicazione

Articolo 20

Autorità centrali

(1) Ogni Stato Parte designa una o più autorità centrali. Le autorità centrali hanno il compito di trasmettere e ricevere richieste di cooperazione e informazioni in merito alla cooperazione in conformità con la presente Convenzione, e incoraggiano l’esecuzione rapida e corretta delle richieste da parte delle autorità competenti.

(2) Lo Stato Parte nel quale vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per la cooperazione ai sensi della presente Convenzione può designare un’autorità centrale distinta che svolga le funzioni previste al paragrafo 1 per quella regione o quel territorio.

(3) Lo Stato Parte nel quale vi sia un’autorità centrale distinta responsabile di trasmettere e ricevere richieste e informazioni in conformità con disposizioni specifiche della presente Convenzione può designare un’autorità centrale distinta che svolga le funzioni previste al paragrafo 1 per le disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

(4) Se uno o più Stati Parte lo chiedono, le autorità centrali possono consultarsi in merito all’applicazione della presente Convenzione.

(5) Ogni Stato Parte notifica la designazione di una o più autorità centrali secondo il paragrafo 1 mediante dichiarazione scritta al depositario al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa. In seguito ogni Stato può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della propria dichiarazione.

Articolo 21

Canale di comunicazione e punti di contatto unici

(1) Le richieste presentate in virtù della presente Convenzione e le relative comunicazioni vanno trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte.