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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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(2) Ogni Stato può, mediante dichiarazione al depositario al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa oppure in qualsiasi momento successivo, notificare di voler ricevere le richieste per via diplomatica e/o, se possibile, attraverso l’Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.
(3) Ai fini di una comunicazione efficiente in merito all’esecuzione di una singola richiesta presentata in virtù della presente Convenzione, ogni Stato Parte può, fatto salvo l’articolo 20 paragrafi 1–4, designare punti di contatto unici in seno alle proprie autorità competenti. Questi punti di contatto possono comunicare tra di loro in merito ad aspetti pratici riguardanti l’esecuzione di una tale richiesta.
(4) In vista dell’applicazione dell’articolo 85 paragrafo 1, ogni Stato indica i punti di contatto unici che ha designato.
(5) Laddove convenuto dagli Stati Parte, per la trasmissione di richieste, informazioni o comunicazioni in virtù della presente Convenzione possono essere utilizzati canali elettronici sicuri, tenendo conto della necessità di proteggere la confidenzialità e assicurare l’autenticità di quanto trasmesso. In tutti i casi, lo Stato Parte interessato deve poter fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme.
Articolo 22
Lingue accettate
(1) Le richieste sono formulate in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto.
(2) Ogni Stato Parte comunica la lingua o le lingue che accetta informandone le autorità centrali degli Stati Parte oppure, se sono adempite le condizioni dell’articolo 85 paragrafi 2 e 3, lo Stato Parte designato per fornire supporto temporaneo aggiuntivo.