Progetto

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Capitolo III

Assistenza giudiziaria

Articolo 23

Campo di applicazione del capitolo III

(1) Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i crimini ai quali applicano la presente Convenzione.

(2) L’assistenza giudiziaria reciproca è concessa nel modo più ampio possibile in base a leggi, trattati, accordi e intese pertinenti dello Stato Parte richiesto in relazione alle indagini, alle azioni penali e ai procedimenti giudiziari per i crimini di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall’articolo 15 paragrafo 1 nello Stato Parte richiedente.

Articolo 24

Scopo della richiesta

L’assistenza giudiziaria da fornire in virtù della presente Convenzione può essere richiesta per:

a) acquisire prove o dichiarazioni di persone, anche mediante videoconferenza se previsto dal diritto nazionale dello Stato Parte richiesto;

b) esaminare oggetti e luoghi;

c) fornire informazioni, prove e perizie tecniche;

d) eseguire perquisizioni, sequestri e confische;

e) notificare documenti di natura giudiziaria;

f) fornire originali o copie, all’occorrenza autenticati, dei relativi documenti, atti e dati informatici, compresi documenti ufficiali, bancari, finanziari, societari o aziendali;