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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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e) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e la specificazione di eventuali procedure particolari che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite;

f) laddove possibile, l’identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalità;

g) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni e, laddove necessario, la loro pertinenza per le indagini, l’azione penale o il procedimento giudiziario cui si riferiscono;

h) se del caso, il termine entro il quale fornire l’assistenza giudiziaria e i motivi che lo giustificano;

i) all’occorrenza, un esposto del diritto nazionale pertinente che permette ai testimoni di non deporre.

(3) In casi urgenti, se convenuto tra lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte richiesto, le richieste possono essere formulate verbalmente o in ogni altro modo che produca una traccia scritta, ma devono essere confermate secondo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2 non appena ragionevolmente possibile.

Articolo 26

Riservatezza delle richieste di assistenza giudiziaria

Lo Stato Parte richiesto serba la riservatezza sui fatti, il contenuto e l’esito della richiesta, salvo quanto necessario alla sua esecuzione. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza, ne informa senza indugio lo Stato Parte richiedente. Lo Stato Parte richiedente decide se la richiesta va comunque eseguita.

Articolo 27

Misure provvisionali

(1) Su domanda dello Stato Parte richiedente, lo Stato Parte richiesto può, in conformità con la sua legge nazionale, ordinare misure provvisionali al fine di preservare le prove, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati.