Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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e) la persona da ascoltare può avvalersi del diritto di non deporre riconosciutole dal diritto nazionale dello Stato Parte richiesto o dello Stato Parte richiedente.
(6) Le Parti possono inoltre applicare, a loro discrezione, il presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza cui partecipa l’accusato o l’indiziato, se questi ha dato il suo consenso. In tal caso, la decisione di tenere la videoconferenza e le modalità del suo svolgimento sono subordinate al consenso di entrambi gli Stati Parte e alla conformità con il loro rispettivo diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali.
(7) Questo articolo non pregiudica eventuali altri accordi che consentono di procedere ad audizioni mediante videoconferenza con altre modalità.
Articolo 35
Comparizione nello Stato Parte richiedente
(1) Lo Stato Parte richiedente che ritiene necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie ne fa menzione nella richiesta di notifica della citazione. Lo Stato Parte richiesto invita il testimone o il perito a comparire sul territorio dello Stato Parte richiedente e informa senza indugio lo Stato Parte richiedente della risposta del testimone o del perito.
(2) Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, la richiesta o la citazione deve menzionare l’importo approssimativo delle indennità da versare e delle spese di trasferta da rimborsare.
(3) Su domanda lo Stato Parte richiesto può accordare un anticipo delle spese al testimone o al perito. L’anticipo è rimborsato dallo Stato Parte richiedente.
(4) Il testimone o il perito che non ha ottemperato a una citazione a comparire di cui è stata chiesta la notifica non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura di coercizione anche qualora la citazione contenesse comminatorie, salvo che si rechi poi spontaneamente sul territorio dello Stato Parte richiedente e ivi sia regolarmente citato di nuovo.