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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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altri scopi, ad esempio l’identificazione di oggetti, persone o luoghi, se lo Stato Parte richiesto vi acconsente.

(2) Lo Stato Parte richiesto consente all’audizione mediante videoconferenza se il ricorso a questo metodo non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici necessari. Qualora lo Stato Parte richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere messi a disposizione dallo Stato Parte richiedente di comune accordo.

(3) Le domande di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all’articolo 25, il nome dell’autorità giudiziaria preposta all’audizione oppure, se lo Stato Parte richiesto vi acconsente, il nome di un’altra autorità competente incaricata dell’audizione.

(4) L’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto può citare a comparire la persona interessata secondo le forme previste dal diritto nazionale.

(5) All’audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

a) l’audizione ha luogo in presenza di un’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto, se necessario assistita da un interprete ed eventualmente incaricata di garantire anche l’identificazione della persona da ascoltare, nonché il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato Parte richiesto; se ritiene che durante l’audizione si violino i principi fondamentali del diritto dello Stato Parte richiesto, l’autorità giudiziaria di quest’ultimo adotta immediatamente le misure necessarie per assicurare che l’audizione si svolga secondo tali principi;

b) le competenti autorità degli Stati Parte richiedente e richiesto concordano, all’occorrenza, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

c) l’audizione è condotta direttamente dall’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo il diritto nazionale;

d) su domanda dello Stato Parte richiedente o della persona da ascoltare, lo Stato Parte richiesto provvede affinché detta persona sia assistita, all’occorrenza, da un interprete o un legale;