Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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(3) Le indagini sotto copertura sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali dello Stato Parte nel cui territorio si svolgono. Le autorità competenti degli Stati Parte coinvolti collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell’indagine sotto copertura e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti sotto copertura o falsa identità.
(4) Ai fini del paragrafo 2 ogni Stato Parte designa le autorità competenti, informandone le autorità centrali degli Stati Parte oppure, se sono adempite le condizioni dell’articolo 85 paragrafi 2 e 3, lo Stato Parte designato per fornire supporto temporaneo aggiuntivo.
Articolo 41
Squadre investigative comuni
(1) Le autorità competenti di due o più Stati Parte possono, di comune accordo, adottare le misure necessarie secondo il loro diritto nazionale e il diritto internazionale per costituire una squadra investigativa comune, per uno scopo determinato e una durata limitata prorogabile con accordo reciproco, per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati Parte coinvolti.
(2) La composizione della squadra è indicata nell’accordo. Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita quando:
a) le indagini condotte da uno Stato Parte su crimini ai quali applica la presente Convenzione comportano inchieste difficili e di notevole portata che riguardano altri Stati Parte;
b) più Stati Parte svolgono indagini su crimini ai quali applicano la presente Convenzione e che, per le circostanze del caso, esigono un’azione coordinata e concertata negli Stati Parte coinvolti.
(3) Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Stato Parte interessato. La squadra è costituita in uno degli Stati Parte in cui devono svolgersi le indagini.
(4) Oltre alle informazioni di cui all’articolo 25, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra, nonché allo scopo e alla durata per i quali la squadra investigativa comune verrebbe costituita.