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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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competenti dello Stato Parte richiedente diano assicurazioni, ritenute sufficienti, che la sentenza sarà pronunciata da un tribunale al quale le prescrizioni d’organizzazione giudiziaria attribuiscono in modo generale la competenza di pronunciarsi in materia penale;

i) accogliere la richiesta è contrario al diritto nazionale in materia di assistenza giudiziaria dello Stato Parte richiesto;

j) vi sono seri motivi per credere che la persona oggetto della richiesta rischi effettivamente d’incorrere nell’ergastolo senza possibilità di scarcerazione condizionale o in una pena di durata indeterminata.

(2) Esercitando il proprio potere discrezionale secondo il paragrafo 1, gli Stati Parte tengono conto dei principi nazionali e internazionali dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compreso il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

(3) Gli Stati Parte non possono rifiutare una richiesta di assistenza giudiziaria solo perché il crimine è considerato un atto riguardante anche questioni fiscali; non possono rifiutare una richiesta di assistenza giudiziaria nemmeno invocando il segreto bancario.

(4) Il rifiuto totale o parziale di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.

(5) Prima di rifiutare una richiesta ai sensi del presente articolo o di differirne l’esecuzione ai sensi dell’articolo 32 paragrafo 4, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l’assistenza può essere concessa alle condizioni ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l’assistenza a tali condizioni, è tenuto a rispettarle.

Articolo 31

Restrizioni alla trasmissione e all’utilizzo di informazioni e prove

(1) Lo Stato Parte richiedente non può trasmettere o utilizzare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto.