Progetto

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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(2) Questo articolo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In tale caso, prima di divulgarle, lo Stato Parte richiedente preavvisa lo Stato Parte richiesto e, se richiesto, si consulta con quest’ultimo. Se, eccezionalmente, un preavviso non fosse possibile, lo Stato Parte richiedente comunica senza indugio allo Stato Parte richiesto la divulgazione.

(3) Se lo Stato Parte richiesto ha imposto condizioni particolari per l’utilizzo delle informazioni o prove fornite, lo Stato Parte richiedente fornisce, su domanda dello Stato Parte richiesto, indicazioni in merito all’uso che è stato fatto di tali informazioni o prove.

(4) Se lo Stato Parte richiesto, dopo aver divulgato informazioni o prove allo Stato Parte richiedente, viene a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a imporre un’ulteriore condizione in un caso specifico, un’autorità centrale dello Stato Parte richiesto può consultare un’autorità centrale dello Stato Parte richiedente per determinare la misura in cui le prove e le informazioni possono essere protette.

Articolo 32

Esecuzione della richiesta

(1) La richiesta viene eseguita conformemente al diritto nazionale dello Stato Parte richiesto e, nella misura in cui non è contraria al diritto nazionale dello Stato Parte richiesto e laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta.

(2) Lo Stato Parte richiesto esegue la richiesta non appena possibile e tiene conto il più possibile delle eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione, preferibilmente nella richiesta. Risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi della richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto quando l’assistenza non è più necessaria.

(3) Se lo Stato Parte richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato Parte richiesto lo informa, per quanto possibile, della data e del luogo di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Le autorità e le persone in causa possono presenziare all’esecuzione se lo Stato Parte richiesto vi acconsente.

(4) L’esecuzione della richiesta può essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un’indagine, un’azione penale o un procedimento giudiziario in